Lettera Circolare 13 giugno 1997 Prot. 700 AG/1803
Ministero della sanità
Autocontrollo alimentare D.P.R. 14 gennaio 1997 n. 54
La normativa adottata dallUnione Europea relativamente agli aspetti igienico sanitari connessi alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti di origine animale destinati allalimentazione umana prevede che venga garantita, da parte degli stabilimenti di produzione, unattività di autocontrollo della produzione stessa.
Le analisi relative a detta attività possono essere effettuate da laboratori di analisi interni agli stabilimenti o, in assenza di questi, da laboratori esterni riconosciuti dal Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità, per quanto stabilito esplicitamente dai decreti legislativi relativi alle tipologie di alimenti di cui allallegato 1, è tenuto a redigere una lista di laboratori che effettuano lautocontrollo per i singoli suddetti settori.
Per tale scopo, questo Dipartimento ha attivato già da tempo una procedura di riconoscimento dei laboratori di cui si tratta articolata in due fasi, di cui la prima prevede linserimento provvisorio negli elenchi ministeriali in seguito ad invio di una domanda e relativa documentazione, e la seconda costituita da un esame approfondito dei documenti inviati, tra cui è compreso il manuale della qualità, e da un sopralluogo ispettivo, in base ai quali verrà effettuato il riconoscimento previsto.
Anche il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 che costituisce il regolamento di attuazione delle Direttive 92/46 e 92/47/CEE, riguardanti la produzione e immissione sul mercato del latte e dei prodotti a base di latte, prevede allart. 17 il riconoscimento dei laboratori di analisi che effettuano controlli per conto terzi.
Il punto 3 di detto articolo attribuisce al Ministero della Sanità lemanazione di un decreto con cui vengono fissate le modalità per il riconoscimento di tali laboratori.
Nelle more della emanazione di detto provvedimento ed al fine di consentire gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 54 da parte degli stabilimenti e delle Autorità sanitarie territoriali, si ritiene opportuno fare riferimento alla procedura già attivata per le altre tipologie alimentari e, a tale proposito, si forniscono le seguenti precisazioni.
I laboratori pubblici e privati che intendono essere riconosciuti e inseriti negli elenchi ministeriali per lattività di analisi nellambito dellautocontrollo previsto dal D.P.R. 54/97 possono presentare a questo Ministero - DANSPV - domanda corredata con la documentazione indicata nellallegato 2 - punti 1-6.
Il manuale della qualità - punto 7 - che deve essere comunque già presente nei laboratori che operano a norma europea EN 45001, potrà essere inviato successivamente.
I laboratori che fossero già stati inseriti negli elenchi provvisori per altre tipologie alimentari di cui allallegato 1 presenteranno domanda in bollo in cui faranno riferimento alla precedente corrispondenza, fornendo le eventuali informazioni necessarie ai fini della valutazione della propria idoneità in relazione alle analisi previste nel contesto dellautocontrollo ai sensi del D.P.R. sopra citato.
Lattestazione di cui al punto 6 dellallegato 2 può essere omessa se già trasmessa con la precedente domanda.
Allegato 1
Direttiva 88/657/CEE su carni macinate, carni in pezzi inferiori a 100 g e preparazioni di carne, recepita con D.P.R. n. 227 del 1° marzo 1992
(G.U. n. 66 del 19.3.92).
Direttiva 91/493/CEE sui prodotti della pesca, recepita con D.Lgs n. 531 del 30 dicembre 1992 (G.U. n. 7 dell11.1.93).
Direttiva 91/492/CEE sui molluschi eduli lamellibranchi recepita con D.Lgs. n. 530 del 30 dicembre 1992 (G.U. n. 7 dell11.1.93).
Direttiva 92/5/CEE sui prodotti a base di carne, recepita con D.Lgs. n. 537 del 30 dicembre 1992 (G.U. n. 7 dell11.1.93).
Direttiva 91/497/CEE su carni fresche, recepita con D.Lgs. n. 286 del 18 aprile 1994 (G.U. n. 111 del 14.5.94).
Direttiva 89/437/CEE sugli ovoprodotti, recepita con D.Lgs. n. 65 del 4 febbraio 1993 (G.U. n. 64 del 18.3.93).
Direttiva 92/45/CEE su selvaggina recepita con D.P.R. n. 607 del 17 ottobre 1996 (G.U. n. 280 del 29.11.96).
Decreto Ministro Sanità 14 giugno 1996 su gelatine di origine animale (G.U. n. 155 del 4.7.96).
Allegato2
Procedura per linserimento negli elenchi ufficiali dei laboratori privati di analisi incaricati di svolgere controlli analitici per conto di aziende che producono e commecializzano alimenti e bevande (autocontrollo)
Documentazione da inviare, in originale, al Ministero della Sanità - Dipartimento degli Alimenti e Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria - P.le Marconi, 25 - 00144 Roma:
1. - Istanza in carta da bollo, a firma autenticata del responsabile legale del laboratorio, redatta secondo il modello allegato;
2. - Dichiarazione, firmata (firma autenticata) dal direttore responsabile el laboratorio, dalla quale risulti che il laboratorio opera in conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001 ed alle procedure operative standard previsti nei capitoli 3 e 8 dellallegato II al decreto legislativo 27.1.92 n. 120 (G.U. n. 40 del 18.2.92).
3. - Specificazione delle tipologie dei controlli analitici che il laboratorio è in grado di effettuare, identificare tra quelle previste dalle normative specifiche vigenti per i vari alimenti.
4. - Relazione tecnica riguardante la struttura e lorganizzazione del laboratorio, comprendente:
a) la dotazione strumentale;
b) il personale con le relative qualifiche professionali;
c) planimetria dei locali con indicata la loro destinazione.
5. - Copia autenticata dellautorizzazione rilasciata dallAutorità Sanitaria ai fini dell'esercizio del laboratorio (qualora detta autorizzazione non sia prevista dalla normativa regionale, sarà sufficiente una dichiarazione dellAutorità competente che specifichi che tale autorizzazione non è prevista).
6. - Attestazione (originale) di versamento di L. 2.000.000 (due milioni) sul c.c.p. n. 11281011 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per il sopralluogo (D.M. 19 luglio 1993, pubblicato sulla G.U. 172/93).
7. - Manuale della qualità redatto ai fini di formalizzare il sistema di qualità sulla base del quale opera il laboratorio medesimo.