Legge 30 aprile 1962 n. 283

Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

Modificata dalla Legge 26 febbraio 1963 n. 441

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962

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Articolo 1

Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all’alimentazione. A tal fine l’autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all’uopo autorizzati.

Quando dall’analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all’esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all’autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell’analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l’Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini dell’istanza di revisione, o nel caso che l’analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all’autorità giudiziaria.

Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denunce all’autorità giudiziaria. (Comma così sostituito dall’art. 1, L. 26 febbraio 1963, n. 441).

 

Articolo 2

L’esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall’accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all’ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.

I contravventori sono puniti con l’ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000. (Comma così sostituito dall’art. 2 L. 26 febbraio 1963, n. 441).

 

Articolo 3

Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all’art. 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall’autorità sanitaria provinciale o comunale.

Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

 

Articolo 4

Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all’alimentazione, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all’art. 3, i campioni delle sostanze stesse, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento.

I contravventori sono puniti con l’ammenda da lire 30.000 a lire 300.000, salvo l’esecuzione coattiva del prelievo.

 

Articolo 5

E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare, come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

e) Omissis (Lettera soppressa dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1963, n. 441);

f) (Lettera soppressa dall'art. 57, punto 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo.

 

Articolo 6

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell’articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all’igienicità e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo precedente sono puniti con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da lire 600.000 a lire 60.000.000. Il massimo dell’ammenda è di 90.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5 ed a) del presente articolo.

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 del codice penale.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell’art. 36 del codice penale. (Così sostituito dall’art. 4 L. 26 febbraio 1963, n. 441)

 

Articolo 7

Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l’impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito.

 

Articolo 8

(Omissis)

Commento Giuridico Generale - Trattasi di disposizione ormai abrogata per effetto del decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1982, n. 322, poi a sua volta abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Pertanto la materia dell’"etichettatura" dei prodotti alimentari resta attualmente disciplinata da quest’ultima normativa in via generale.

 

Articolo 9

Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.

I contravventori sono puniti con l’ammenda da lire 300.000 a lire 15.000.000. (Comma così modificato dall’art. 6 L. 26 febbraio 1963, n. 441).

 

Articolo 10

Il Ministro per la Sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva con proprio decreto l’elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate" nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari" (1) nonché degli oggetti d’uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d’ uso.

Il Ministro per la Sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio (sostanze alimentari) (2) o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d’uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, è punito con ammenda da L. 600.000 a L.15 milioni. (3)

 

(1) L’espressione tra virgolette ha sostituito quella originaria della norma in seguito a modifica introdotta dall’art. 57, comma 3, della Legge 19 febbraio 1992, n. 142. In pratica dall’applicazione della norma si è voluto escludere il settore della colorazione delle "sostanze alimentari", in quanto - riteniamo di poter dedurre - il "colorante" chimico resta ormai accomunato nella generale disciplina degli "additivi alimentari".

(2) Trattasi di abrogazione parziale della norma - limitatamente appunto alle parole "sostanze alimentari" - che riteniamo si sia tacitamente realizzata per effetto dell’emanazione dei commi 4 e 5 della citata Legge 19 febbraio 1992, n. 142.

(3) Si fa rinvio all’art. 6 per il testo dei commi 4 e 5 della Legge n. 142/1992 relativi alla disciplina dei "coloranti per alimenti".

(4) Le lettere a), b), c) ed e) sono state superate dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108, che ha modificato gli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 777/1982 ed ha aggiunto allo stesso decreto l'art. 2-bis.

 

Articolo 11

E’ vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari che siano:

a) Omissis (4);

b) Omissis; (3)

c) Omissis (3);

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante;

e) Omissis (3);

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

Per le sostanze che possono essere cedute dall’imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d’uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

I contravventori sono puniti con l’ammenda da lire 300.000 a lire 9.000.000 (comma così sostituito dell’art. 8 L. 26 febbraio 1963, n. 441).

 

Articolo 12

E’ vietata l’introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all’alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.

I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente art. 6 (comma così sostituito dall’art. 9 L. 26 febbraio 1963, n. 441).

 

Articolo 13

E’ vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

I contravventori sono puniti con l’ammenda da lire 600.000 a lire 15.000.000. (Comma così sostituito dall’art. 10 L. 26 febbraio 1963, n. 441).

Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

 

Articolo 14

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti.

E’ vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l’ammenda fino a lire 60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l’ammenda fino a lire 150.000.

Quest’ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

 

Articolo 15

Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio. Del provvedimento devono darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all’esterno dello stabilimento o dell’esercizio stesso per l’intero periodo di chiusura, con l’indicazione del motivo del provvedimento. (Comma così sostituito dall’art. 11 L. 26 febbraio 1963, n. 441).

Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

 

Articolo 16

L’autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all’alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l’utilizzazione per scopi diversi dall’alimentazione umana.

 

Articolo 17

I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l’ammenda fino a lire 1.500.000.

 

Articolo 18

Le disposizioni di cui agli artt. 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

Articolo 19

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

 

Articolo 20

Sono abrogati gli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

Articolo 21

La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità una Commissione permanente, di cui fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero dell’industria e del commercio;

d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) tre rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità;

f) un direttore di sezione chimica di Laboratorio provinciale d’igiene e profilassi;

g) un direttore di sezione medico-micrografica di Laboratorio provinciale d’igiene e profilassi;

h) un rappresentante del Laboratorio chimico centrale delle dogane;

i) un direttore di istituto di chimica agraria.

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.

La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell’opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.

 

Articolo 22

Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio Superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l’elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d’uso degli stessi. (Comma così modificato dall’art. 12 L. 26 febbraio 1963, n. 441).

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l’elenco dei metodi ufficiali d’analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.

 

Articolo 23

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

 

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