Legge 26 febbraio 1963 n. 441

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 dell’11 aprile 1963

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Articolo 1 - 12

Omissis

(Inseriti nel testo coordinato dalla legge 283/1962)

 

Articolo 13

L’autorità sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste e gli organi verbalizzanti dell’Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia delle denunce, corredate dai relativi certificati di analisi, presentate nell’esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

 

Articolo 14

Nel caso in cui si proceda penalmente per un reato commesso nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sia stata disposta, a norma dell’art. 15 della L. 30 aprile 1962, n. 283, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio, il medico o il veterinario provinciale può sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sull’osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione ed alla vendita delle sostanze e bevande anzidette.

Contro il provvedimento anzidetto è ammesso ricorso al Ministro della sanità nel termine di quindici giorni.

Il commissario cessa allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. Con tale sentenza cessa anche il provvedimento di chiusura.

Il compenso al commissario, stabilito dal Ministro della sanità d’intesa con il Ministro dell’industria e del commercio, è a carico del titolare dello stabilimento o esercizio.

 

Articolo 15

Omissis

(Abrogato dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1965, n. 1367)

 

Articolo 16

E’ istituita nel Ministero della sanità la Direzione generale per l’igiene degli alimenti e la nutrizione.

Il numero dei posti previsti dalla tabella I del quadro I allegato al D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750, è aumentato di una unità.

Al direttore generale preposto alla Direzione generale predetta, si applica la disposizione dell’ultimo comma del precedente art. 15.

Con decreto del Ministro della sanità verranno determinati i servizi e gli uffici della Direzione generale predetta. (Comma abrogato dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1965, n. 1367)

 

Articolo 17

(Comma abrogato dall'art. 3 della Legge 6 dicembre 1965, n. 1367)

Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli uffici dei medici provinciali avranno l’unica qualificazione di competenza medico-igienistica.

Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla L. 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella Provincia, nonché sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanità, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni, si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell’opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.

Per l’adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all’autorità sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessità, l’ispettore sanitario può ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell’autorità sanitaria provinciale.

Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria. (Comma abrogato dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1965, n. 1367)

Su richiesta dell’autorità sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

 

Articolo 18

I titolari o dipendenti delle aziende che preparano, producono, conservano o vendono sostanze alimentari e bevande i quali, richiesti dall’autorità sanitaria o dagli ispettori sanitari di fornire i dati di cui al quarto comma dell’articolo precedente non li forniscono o li danno scientemente non rispondenti a verità o incompleti sono puniti con l’ammenda fino a lire 3.000.000.

 

Articolo 19

L’autorità sanitaria provinciale, gli ispettori sanitari, i segretari tecnici e le guardie di sanità devono, salvo gli obblighi che loro incombono per legge, conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell’art. 623 del codice penale.

 

Articolo 20

Omissis

(Abrogato dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1965, n. 1367)

La tabella I del quadro 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

 

Articolo 21

(La tabella I del quadro 4 allegato al D.P.R. 11/8/1959, n. 750, è sostituita dalla Tabella B annessa alla presente Legge)

Non si applica il terzo comma dell’art. 20 della L. 22 ottobre 1961, n. 1143.

 

Articolo 22

Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

Le guardie di sanità, nell’esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria. (Così sostituito dall’art. 4 L. 6 dicembre 1965, n. 1367).

 

Articolo 23

Gli esami e le analisi da compiersi da laboratori di igiene e profilassi ai sensi dell’art. 1 della L. 30 aprile 1962, n. 283, rivestono carattere di urgenza e devono avere la precedenza rispetto a quelli richiesti da altri.

 

Articolo 24

Il Ministero della sanità concede contributi alle Amministrazioni provinciali per il potenziamento e l’aggiornamento dell’attrezzatura tecnica dei laboratori di igiene e profilassi in rapporto all’evoluzione della tecnologia alimentare e per l’adeguamento alle effettive esigenze del servizio del personale dei laboratori predetti e dei vigili sanitari.

Sono, inoltre, devoluti agli scopi previsti dal precedente comma i proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25-27

Omissis

(Trattasi di norme abrogate o comunque superate)

 

Articolo 28

E’ abrogato il secondo comma dell’art. 23 della L. 30 aprile 1962, n. 283.

 

Articolo 29

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

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