Legge 21 luglio 1999 n. 236

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 172 del 24 luglio 1999

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 148

All’articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole: "non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre un anno dal termine di decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998"";

il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al comma 1, primo periodo, dell’articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare intro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi"";

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2000.

2-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 marzo 2000".

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: "e in materia di igiene dei prodotti alimentari".

 

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