Decreto 24 ottobre 1995

Attuazione della raccomandazione della Commissione numero 95/77/CE dell’11 gennaio 1995 relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1995

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 1995

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articolo 1

Oggetto

1. E' adottato il seguente programma coordinato della Unione europea, relativo al controllo ufficiale, per l’anno 1995, dei prodotti alimentari, finalizzato al completamento e al funzionamento del mercato interno.

articolo 2

Prodotti e parametri

1. I prodotti e parametri previsti dal programma sono:

a) Listeria monocytogenes, Escherichia coli e Aeromonas nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude, condite;

b) temperatura di alimenti surgelati venduti nel settore al dettaglio (applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, e della direttiva 92/2/CEE della Commissione del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana).

articolo 3

Programmazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle unità sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma di cui all’art. 2.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 tengono conto dei criteri uniformi minimi indicati nell’allegato 1 del presente decreto, unitamente all’individuazione delle strutture territoriali incaricate del prelievo dei campioni, degli accertamenti ispettivi e degli accertamenti analitici.

articolo 4

Prelievo ed accertamenti analitici

1. Il prelievo di campioni dei prodotti di cui all’art. 2, comma 1, punto a), viene effettuato secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993 concernente l’individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali.

2. Si applicano per gli accertamenti analitici i metodi suggeriti dalla Commissione delle Comunità europee. Nel modulo di trasmissione dei dati di cui all’appendice 1 del presente decreto, va specificata l’eventuale utilizzazione di metodi d’analisi diversi, dei quali, occorre riportare il riferimento normativo o bibliografico, nonché una descrizione sommaria.

articolo 5

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto al Ministero della sanità i dati riassuntivi del programma di cui all’art. 2 utilizzando il modulo riportato nell’appendice 1.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

ALLEGATO I

(previsto dall’art. 3, comma 2)

CRITERI UNIFORMI MINIMI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
DEL PROGRAMMA COORDINATO UE DI CONTROLLO
UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER L’ANNO 1995

1. Listeria Monocytogenes, Escherichia coli e Aeromonas nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude, condite.

1.1. Campioni.

Il numero minimale di campioni ufficiali è stabilito in dieci campioni per milione di abitanti e comunque in non meno di cinque per regione o provincia autonoma.

Ai fini del presente programma per "insalate refrigerate" si intendono quelle preparate, lavate e pronte per il consumo; per "verdure crude, condite", si intendono gli altri vegetali (quali carote, sedani, finocchi, ecc.) crudi, lavati, pronti per il consumo, conditi o meno.

1.2. Punti di prelievo.

Il prelievo dei campioni, viene effettuato a livello di vendita al dettaglio (quattro aliquote ognuna di almeno 200 grammi) e deve riguardare prodotti pronti per il consumo.

1.3. Metodi di campionamento.

Si applicano i metodi di cui al decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993.

1.4. Metodi di analisi.

Si suggerisce l’impiego dei metodi raccomandati dalla Commissione delle Comunità europee.

1.5. Trasmissione dei dati.

La trasmissione dei dati riepilogativi al Ministero della sanità deve essere effettuata da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano utilizzando l’apposito modulo riportato nell’appendice 1 del presente decreto.

2. Temperature di alimenti surgelati venduti nel settore al dettaglio (applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, e della direttiva 92/2/CEE della Commissione).

2.1. Punti di prelievo.

Il prelievo dei campioni viene effettuato al trasporto e nei banchi espositori per la vendita al dettaglio.

2.2. Modalità di campionamento.

2.2.1. Scelta delle confezioni da sottoporre a controllo.

Scegliere le confezioni da controllare in modo e in quantità tali che la loro temperatura sia rappresentativa dei punti più caldi della partita esaminata.

2.2.1.1. Trasporto.

a) Se occorre prelevare campioni durante il trasporto: prelevare in alto e in basso del carico adiacente allo spigolo di ciascuna porta o coppia di porte.

b) Campionamento durante le operazioni di scarico.

Scegliere quattro campioni tra i punti critici qui di seguito:

in alto e in basso del carico adiacente allo spigolo delle porte;

in alto del carico in prossimità degli angoli posteriori (il più lontano possibile dal gruppo criogeno);

al centro del carico;

al centro della superficie frontale del carico (il più vicino possibile al gruppo criogeno);

agli angoli inferiori e superiori della superficie frontale del carico (il più vicino possibile al gruppo criogeno).

2.2.1.2. Banchi espositori per la vendita al dettaglio.

Prelevare un campione in tre punti tra quelli più caldi del banco espositore utilizzato per la vendita.

2.3. Metodo di misurazione della temperatura degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana.

2.3.1. Campo di applicazione.

Conformemente all’art. 4, primo comma, del decreto legislativo n. 110 del 27 gennaio 1992, la temperatura del prodotto surgelato in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, deve essere mantenuta ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18°C, con eventuali brevi fluttuazioni, come precisato al comma 2 del suddetto art. 4 del decreto legislativo n. 110/1992.

2.3.2. Principio.

La misurazione della temperatura dei prodotti surgelati consiste nel misurare in modo esatto mediante una strumentazione adeguata la temperatura su un campione prelevato conformemente al punto 2.2.

2.3.3. Definizione della temperatura.

Per "temperatura" si intende la temperatura misurata nel punto di posizionamento della parte termosensibile dello strumento o dispositivo di misura.

2.3.4. Strumentazione.

2.3.4.1. Strumenti di misura termometrica.

2.3.4.2. Strumento di perforazione del prodotto.

Verrà utilizzato uno strumento metallico appuntito, ad esempio un punteruolo da ghiaccio o una perforatrice manuale o meccanica o un succhiello di facile pulitura.

2.3.5. Specifiche generali degli strumenti di misura della temperatura.

Gli strumenti di misura della temperatura devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) il tempo di risposta deve raggiungere, in 3 minuti, il 90% della differenza tra i valori della lettura iniziale e della lettura finale;

b) i valori riportati dallo strumento devono essere esatti, con una tolleranza di +0,5°C nell’intervallo di temperatura da -20°C a +30°C;

c) l’esattezza della misura non deve essere influenzata per +0,3°C dalla temperatura ambiente, nell’intervallo di temperatura da -20°C a +30°C;

d) le divisioni della scala dello strumento devono essere di almeno 0,1°C;

e) la precisione dello strumento deve essere verificata ad intervalli periodici;

f) lo strumento dev’essere accompagnato da un certificato valido di taratura;

g) lo strumento deve poter essere pulito facilmente;

h) la parte termosensibile del dispositivo di misura dev’essere progettata in modo tale da garantire un buon contatto termico con il prodotto;

i) le parti elettriche devono essere protette dagli effetti indesiderabili causati dalla condensa.

2.3.6. Procedimento.

2.3.6.1. Prerefrigerazione degli strumenti.

Procedere alla prerefrigerazione dell’elemento termosensibile e dello strumento di perforazione prima di misurare la temperatura del prodotto.

Il metodo di prerefrigerazione consiste nello stabilizzare termicamente l’apparecchiatura ad una temperatura il più possibile prossima a quella del prodotto.

2.3.6.2. Preparazione della confezione campione.

Gli elementi termosensibili non sono in genere progettati per perforare un prodotto surgelato. E’ necessario pertanto praticare precedentemente un foro nel prodotto mediante uno strumento di perforazione per potervi quindi inserire l’elemento termosensibile.

Il diametro del foro deve essere leggermente maggiore di quello della parte termosensibile, mentre la sua profondità dipende dal tipo di prodotto da controllare (vedi 2.3.6.3).

2.3.6.3. Misurazione della temperatura interna del prodotto.

La confezione campione e l’apparecchiatura devono essere mantenuti all’interno dell'ambiente refrigerato prescelto per il controllo.

Procedere come segue:

a) se le dimensioni del prodotto lo consentono, inserire l’elemento termosensibile fino ad una profondità di 2,5 cm dalla superficie del prodotto;

b) se le dimensioni del prodotto non lo consentono, inserire l’elemento termosensibile ad una profondità corrispondente a 3-4 volte il diametro dell’elemento termosensibile;

c) alcuni prodotti, date le loro dimensioni o la loro natura (ad esempio, i piselli) non possono essere perforati per poter misurare la loro temperatura interna, in tale caso la temperatura interna della confezione contenente detti prodotti viene determinata inserendo un elemento termosensibile adeguato e prerefrigerato al centro della confezione in modo da poter misurare la "temperatura al contatto" del prodotto surgelato;

d) leggere la temperatura indicata quando ha raggiunto un valore stabile.

2.4. Trasmissione dei dati.

La trasmissione dei dati riepilogativi al Ministero della sanità deve essere effettuata da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano indicando il numero dei controlli effettuati e dei controlli che hanno dato un risultato non regolamentare, separatamente per il trasporto e la vendita al dettaglio.

 

APPENDICE 1

Programma coordinato di ispezioni, previsto dall’articolo 14, paragrafo 3 della Direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Stato membro:

Listeria monocytogenes, escherichia coli e aeromonas nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude, condite per grammo di prodotto

 

Numero di campioni analizzati

Non individuabile - 10

10 - 102

102 - 103

103 - 104

104 - 105

105 - 106

106 - 107

Limite o valore orientativo per rifiutare il prodotto

Base giuridica

Listeria monocytogenes

                   

Escherichia coli

                   

Aeromonas

                   

hydrophila

                   

Metodi di analisi utilizzati

                   

 

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