D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327
Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980
TITOLO I
Vigilanza igienico-sanitaria
articolo 1
Norma generale
Agli effetti del presente regolamento, il termine "legge" senza ulteriori precisazioni, si intende riferito alla L. 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla L. 26 febbraio 1963, n. 441 e dalla L. 6 dicembre 1965, n. 1367.
articolo 2
Oggetto della vigilanza
Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza da parte dellautorità sanitaria la produzione, il commercio e limpiego:
1) delle sostanze destinate allalimentazione;
2) degli utensili da cucina e da tavola;
3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonché degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse;
4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio;
5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate di cui al D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.
Sono altresì soggetti a vigilanza da parte dellautorità sanitaria:
a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle sostanze alimentari;
b) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio delle sostanze alimentari;
c) i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari.
articolo 3
Individuazione delle autorità sanitarie competenti
La vigilanza di cui allart. 2 del presente regolamento è esercitata:
1) dal Ministero della sanità, attraverso i propri organi centrali, ovvero attraverso gli uffici di sanità marittima e aerea e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna;
2) dallorgano delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento;
3) dai comuni, o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali.
Lautorità sanitaria, per lespletamento dei servizi di vigilanza sulligiene degli alimenti, si avvale dellopera del personale alluopo posto alle proprie dipendenze, nonché in particolari circostanze, e con losservanza delle norme vigenti, di personale di altre amministrazioni, previa intesa con le stesse amministrazioni.
articolo 4
Attività informativa e di coordinamento operativo delle autorità sanitarie periferiche
Spetta allorgano regionale o provinciale di cui al n. 2) del precedente art. 3, nellambito delle proprie attribuzioni, sentito il direttore del competente istituto incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella produzione e nel commercio dei prodotti agrari:
1) coordinare la vigilanza di cui allart. 2 del presente regolamento, attuando unità di interventi e di criteri nelle ispezioni, nel prelievo dei campioni e nelle denunce;
2) formulare proposte o suggerimenti di ordine tecnico al Ministero della sanità sulla base dei prelievi effettuati in occasione di interventi di competenza;
3) segnalare al Ministero della sanità nuove forme di infrazioni riscontrate nellambito della vigilanza.
articolo 5
Ambito della vigilanza operativa
Gli organi di vigilanza di cui allart. 3 del presente regolamento, salvo quanto previsto al successivo art. 12, possono procedere in qualsiasi momento ad ispezioni o prelievi di campioni negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita, negli alberghi, ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi, nonché nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa, ed in genere ovunque si distribuiscono a qualsiasi titolo per il consumo e si smerciano sostanze alimentari.
La vigilanza si esercita altresì sulle merci, sia allatto della spedizione che durante il trasporto, nonché al loro arrivo a destinazione.
Nel caso di trasporti aerei, ferroviari e navali, le operazioni di ispezione o prelevamento si effettuano con lassistenza del vettore negli impianti di partenza e di arrivo.
A tale scopo il personale delle amministrazioni ferroviarie nonché quello delle imprese di navigazione marittima, aerea, lacunale e fluviale e di trasporto stradale non può impedire le ispezioni ed i prelievi di campioni ritenuti necessari dagli organi di vigilanza né può condizionarne lesecuzione ad una preventiva autorizzazione amministrativa.
articolo 6
Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica
Per il prelievo dei campioni destinati allanalisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, nonché dal successivo art. 9, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalità stabilite dallallegato A del presente regolamento.
Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato.
articolo 7
Contrassegni di identificazione dei singoli campioni
Ciascuno dei campioni di cui al precedente art. 6 deve essere costituito di cinque parti equivalenti, ciascuna delle quali deve essere chiusa e sigillata, preferibilmente con piombini e con suggello recante impressa la dicitura dellufficio che ha disposto il prelievo.
Il responsabile dellesercizio od un suo rappresentante, o il detentore della merce, ha facoltà di apporvi un proprio timbro o sigillo e di ciò si deve far menzione nel verbale di prelevamento di cui al successivo art. 15.
Su ognuna delle parti costituenti il campione deve figurare, oltre allintestazione dellufficio che ha disposto il prelievo, la data del prelievo, la natura della merce prelevata, il numero del verbale di prelevamento, nonché la firma di chi esegue il prelievo e del responsabile dellesercizio o di un suo rappresentante o del detentore della merce.
Ove questi ultimi dovessero rifiutarsi di firmare, del fatto deve farsi menzione nel verbale di prelevamento.
Le indicazioni previste dal terzo comma del presente articolo possono essere riportate anche su di un cartellino assicurato al campione, o alle parti equivalenti che lo compongono, in modo da impedirne il distacco.
articolo 8
Prelevamenti di campioni dalle grandi partite
Per eseguire il controllo di grandi partite di prodotti giacenti presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare campioni sufficientemente rappresentativi, idonei ad accertare i requisiti dellintera partita.
Con le procedure dellart. 21 della legge, possono essere stabiliti i piani di prelevamento dei campioni.
articolo 9
Adeguamento alle direttive della Comunità economica europea
Fatte salve le competenze stabilite da leggi e regolamenti speciali, il Ministro della sanità, in applicazione di direttive comunitarie, può, con proprio decreto, apportare modifiche agli allegati al presente regolamento per quanto attiene al prelievo dei campioni.
articolo 10
Prelevamento e conservazione di campioni di sostanze di particolare natura
Nel caso di sostanze alimentari, delle quali si debba controllare il contenuto di umidità, e di prodotti che per la loro natura, se posti in recipienti a chiusura ermetica siano soggetti ad alterazione, si applicano le speciali norme di prelevamento di cui allallegato A, paragrafo 4, del presente regolamento.
Il Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui allart. 21 della legge, determina, con proprio decreto, le modalità di trasporto e conservazione dei campioni di sostanze alimentari da sottoporre a controlli chimici che, per la loro natura, sono soggette a subire alterazioni o variazioni dello stato in cui si trovano allatto del prelievo.
articolo 11
Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari
Nel caso di sostanze alimentari nazionali o nazionalizzate contenute in carri ed altri mezzi di trasporto, gli incaricati della vigilanza chiedono lintervento del vettore, nella persona del rappresentante in loco, ed alla sua presenza provvedono a rimuovere gli eventuali sigilli, ad effettuare le operazioni di prelievo con relativo verbale, nonché ad apporre nuovi sigilli al carro e ad altro mezzo di trasporto.
articolo 12
Operazioni di vigilanza, con prelievo di
campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari sotto
vincolo doganale o "allo stato estero"
Nel caso di trasporto sotto vincolo doganale, le operazioni di ispezione e prelevamento di campioni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per gli alimenti di origine animale e per le sostanze soggette a controlli fitopatologici, si effettuano dintesa con la dogana, che procede ai prescritti controlli sulle merci oggetto del trasporto. Il vettore od il suo rappresentante in loco assiste alle operazioni e controfirma il verbale di prelevamento, trattenendone una copia. Altra copia viene trasmessa al mittente ed una al destinatario a cura degli incaricati della vigilanza.
Nel caso di sostanze alimentari "allo stato estero" il competente organo della vigilanza sanitaria - previo accertamento di tale condizione da parte delle competenti autorità doganali - può accedere agli spazi doganali, effettuando le operazioni di ispezione e campionamento in collaborazione con il personale del Ministero delle finanze e con lassistenza del vettore o del suo rappresentante in loco.
Nei due casi suddetti le operazioni di ispezione e di campionamento possono essere effettuate, con le medesime garanzie, presso le imprese destinatarie, se le merci sono importate con la procedura semplificata, a termini degli artt. 232 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
articolo 13
Prelevamento di campioni destinati ad analisi e controlli speciali
I campioni da sottoporre ad analisi microbiologiche, parassitologiche e ad altri particolari controlli ed accertamenti, che per la loro natura e il loro scopo esigano speciali modalità di prelevamento, debbono essere prelevati dal personale tecnico appositamente incaricato dallautorità sanitaria di cui allart. 3 del presente regolamento.
articolo 14
Prelevamento dei campioni destinati alla determinazione delle cariche microbiche
Con le ordinanze previste dallart. 5 lettera c), della legge e dallart. 69 del presente regolamento, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, nel determinare i limiti delle cariche microbiche, stabilisce altresì i criteri di campionamento delle varie sostanze alimentari e le modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, nonché i relativi metodi di analisi.
articolo 15
Verbale di prelevamento
Il verbale di prelevamento da compilarsi in esecuzione dei precedenti articoli deve contenere:
a) il numero dordine per ciascun prelievo;
b) la data, lora e il luogo del prelievo;
c) le generalità e la qualifica della o delle persone che eseguono il prelievo;
d) il nome o la ragione sociale e lubicazione dello stabilimento, deposito od esercizio in cui è stato eseguito il prelievo, nonché le generalità della persona che ha assistito al prelievo della merce in qualità di titolare dellimpresa, di rappresentante o di detentore della merce;
e) lindicazione della natura della merce, la descrizione delle condizioni ambientali di conservazione e le indicazioni con cui è posta in vendita, o le diciture apposte sulle etichette e la dichiarazione se la merce è posta in vendita sfusa o in contenitori originali, con particolare cenno alleventuale originalità ed integrità delle confezioni;
f) le modalità seguite nel prelievo;
g) la dichiarazione del prelevatore o dei prelevatori dalla quale risulti se si è proceduto o meno alleventuale sequestro della merce da cui è prelevato il campione;
h) la dichiarazione che il titolare dellimpresa o un suo rappresentante o il detentore ha trattenuto una copia del verbale e un campione;
i) la dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza dellinteressato - titolare dellimpresa, rappresentante o detentore - e che è stato sottoscritto anche dal medesimo, o che lo stesso si è rifiutato di sottoscriverlo;
l) la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare dellimpresa o di un suo rappresentante, o del detentore della merce;
m) le eventuali dichiarazioni del titolare dellimpresa o del rappresentante o del detentore sul nome e residenza del fornitore della merce e sulla data della consegna della merce medesima;
n) le eventuali dichiarazioni del titolare dellimpresa, del rappresentante o del detentore sulle aggiunte o manipolazioni subite dalla merce dopo il ricevimento della stessa;
o) la specifica indicazione della merce eventualmente sequestrata, oggetto del prelievo;
p) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se fatte dal titolare dellimpresa, dal rappresentante o dal detentore;
q) leventuale peso lordo riportato sul campione;
r) lindicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce allatto del prelievo.
Il verbale viene redatto in quattro esemplari, tre dei quali vengono inviati al laboratorio che eseguirà gli accertamenti, mentre un quarto esemplare viene rilasciato allinteressato o a chi lo rappresenta.
In caso di prelievo di campioni di prodotti confezionati, dovrà essere redatto un quinto esemplare del verbale di prelievo che verrà spedito senza ritardo allimpresa produttrice, con lettera raccomandata a carico di questultima.
ll laboratorio di analisi trattiene un esemplare del verbale e rimette gli altri allautorità sanitaria che ha disposto il prelievo.
articolo 16
Destinazione del campione
Una delle parti del campione prelevato a norma dei precedenti articoli viene consegnata, al momento del prelievo, al responsabile dellesercizio o ad un suo rappresentante o al detentore della merce, escluso leventuale vettore, sempre che non trattasi di spedizioniere doganale rappresentante del proprietario della merce ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Le altre, insieme al verbale di prelevamento, vengono inviate per le analisi nel più breve tempo possibile al laboratorio pubblico competente per territorio o ad altro laboratorio autorizzato allo scopo ai sensi dellart. 1 della legge. Una di tali parti è utilizzata per lanalisi di prima istanza, unaltra è destinata alleventuale analisi di revisione e deve essere conservata per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione dellesito dellanalisi allinteressato; ed unaltra parte infine rimane di riserva per eventuali perizie ordinate dallautorità giudiziaria.
In caso di prodotti confezionati, una parte del campione sarà messo a disposizione dellimpresa produttrice, per la durata di sessanta giorni, presso il laboratorio di cui al precedente comma.
Nel caso previsto dal precedente art. 11, una parte del campione viene tenuta presso il laboratorio di analisi competente, a disposizione del mittente per la durata di sessanta giorni.
articolo 17
Autorizzazione di analisi presso laboratori diversi
Con riguardo alle attività di controllo e di vigilanza di rispettiva pertinenza, il Ministro della sanità e le autorità di cui allart. 3, comma primo, n. 2), del presente regolamento, possono affidare a tempo determinato, ai sensi dellart. 1 della legge, gli accertamenti anche ad istituti e laboratori pubblici diversi da quelli pubblici ordinariamente competenti, previa valutazione dellidoneità tecnica degli stessi a svolgere tale funzione.
articolo 18
Comunicazione dei reperti analitici
Non appena accertata, con lesito delle analisi, la non conformità delle sostanze alle disposizioni di legge, il capo del laboratorio trasmette il certificato allautorità sanitaria competente, unendovi il verbale di prelevamento. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette allesercente e ad altri eventuali interessati e, ove lanalisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore, copia del certificato di analisi comunicando anche la metodica seguita, ai fini delle garanzie di difesa di cui agli artt. 304, 304-bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale.
Nellipotesi prevista dallultimo comma dellart. 1 della legge, lautorità sanitaria di cui allart. 3 del presente regolamento procede alla denuncia allautorità giudiziaria, senza attendere il termine previsto per la presentazione dellistanza di revisione di analisi dandone contestuale comunicazione al Ministero della sanità.
Nel caso in cui il risultato delle analisi non abbia messo in evidenza irregolarità, ciò deve essere comunicato allautorità sanitaria che ha disposto il prelievo, affinchè faccia le conseguenti comunicazioni allesercente e, ove lanalisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore.
In caso di mera irregolarità formale rilevabile dallesame delletichetta o della confezione dei prodotti prelevati, lautorità sanitaria ha facoltà di non richiedere lanalisi dei campioni.
articolo 19
Istanza di revisione di analisi
Listanza di revisione di analisi di cui al quarto comma dellart. 1 della legge, è diretta allautorità competente ai sensi dellart. 3, comma primo, n. 2), del presente regolamento.
Qualora listanza di revisione riguardi analisi disposte dai medici o veterinari preposti rispettivamente agli uffici di sanità marittima e aerea e agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, la stessa deve essere rivolta al titolare del servizio.
Le istanze di cui ai precedenti commi debbono indicare il numero e la data del verbale di prelevamento e contenere leventuale nomina di un difensore di fiducia.
Allistanza deve essere allegata la quietanza del deposito provvisorio effettuato presso la tesoreria provinciale per spese di analisi, nella misura di lire cinquantamila per ogni voce elencata nellallegato A, paragrafo 1, del presente regolamento e a disposizione dellIstituto superiore di sanità.
Lesito della revisione sarà comunicato agli interessati, senza ritardo, a cura dellautorità sanitaria competente ai sensi dellart. 3 del presente regolamento.
Nel caso in cui la revisione non confermi le conclusioni dellanalisi di prima istanza, la quietanza della somma versata deve essere restituita ai fini del rimborso del deposito provvisorio; nel caso di conferma, la somma viene versata sullapposito capitolo di bilancio dellIstituto superiore di sanità, dopo la condanna definitiva o loblazione.
Nella procedura di revisione di analisi si applicano, in quanto compatibili, le garanzie stabilite per gli atti peritali dagli artt. 304, 304-bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale.
articolo 20
Sequestro ed eventuale distruzione di sostanze destinate allalimentazione
Salvo quanto previsto da leggi o regolamenti speciali, il sequestro previsto dallart. 1, primo comma, della legge, viene disposto, ove risulti necessario per la tutela della salute pubblica, dallautorità sanitaria competente ai sensi dellart. 3 del presente regolamento. In caso di necessità ed urgenza può procedere al sequestro anche il personale di cui allultimo comma del predetto art. 3, salvo conferma, nel termine di 48 ore, da parte dellautorità sanitaria.
Quando sussista grave ed imminente pericolo di danno alla salute pubblica, la merce sequestrata deve essere immediatamente distrutta, dopo che dalla stessa merce sia stato effettuato il prelevamento dei campioni. La distruzione, salvo quanto stabilito da norme particolari, viene disposta dallautorità sanitaria di cui al n. 2) del precedente art. 3.
Salvo che lautorità sanitaria non disponga diversamente, la merce sequestrata è affidata in custodia, in quanto possibile, al proprietario o detentore, che è anche responsabile della sua corretta conservazione.
Delloperazione di sequestro deve essere compilato motivato e circostanziato verbale, da redigersi in più copie, delle quali una viene trattenuta dallautorità sanitaria, una viene rilasciata al detentore, le altre vengono trasmesse, con raccomandata a carico al produttore della merce e ad altri eventuali corresponsabili.
I soggetti di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla data di ricezione del verbale di sequestro, possono far pervenire le proprie deduzioni scritte, ed eventuali istanze di dissequestro, allautorità sanitaria competente.
Trascorso il termine di cui al precedente comma, ed acquisito il referto danalisi sui campioni prelevati, lautorità sanitaria competente ordina il dissequestro della merce che sia risultata conforme alle norme vigenti.
In caso contrario, lautorità sanitaria ne accerta la commestibilità, facendo ricorso, ove occorra, ad ulteriori specifiche indagini di laboratorio. Dellesito dellindagine è immediatamente informato il procuratore della Repubblica o il pretore competente, per i successivi provvedimenti.
articolo 21
Destinazione ad impieghi non alimentari delle sostanze alimentari non commestibili
Nellipotesi prevista dallultimo comma dellarticolo precedente, qualora la merce risulti non commestibile ma idonea ad altra destinazione od a trasformazione industriale per scopi diversi da quelli dellalimentazione umana, lautorità sanitaria competente di cui allart. 3 del presente regolamento, può dichiarare consentita tale destinazione o trasformazione, che dovrà avvenire sotto il controllo degli organi di vigilanza e con losservanza delle prescrizioni impartite.
Prima che si proceda alla destinazione o trasformazione prevista nel precedente comma, la predetta autorità sanitaria informa il procuratore della Repubblica o il pretore competente, per gli eventuali provvedimenti necessari per il processo penale.
articolo 22
Provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di stabilimenti ed esercizi
I provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva degli stabilimenti ed esercizi, previsti dallart. 15 della legge, sono adottati con particolare riguardo allo stato di pericolo per la salute pubblica derivante dalla non igienicità delle operazioni di lavorazione o deposito, ovvero dalla natura o condizione delle sostanze prodotte o poste in vendita.
Qualora ricorrano gli estremi per ladozione di uno dei provvedimenti di cui al precedente comma, e non sussista grave ed imminente pericolo per la salute pubblica, lautorità sanitaria di cui al n. 2) dellart. 3 del presente regolamento comunica allinteressato i fatti accertati, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni, per fornire eventuali chiarimenti.
Il provvedimento di chiusura definitiva non preclude la possibilità di autorizzazione di un nuovo esercizio.
articolo 23
Sospensione dei provvedimenti di chiusura e nomina di un commissario
Quando nel ruolo generale della pretura o, a seconda della competenza, della procura della Repubblica presso il tribunale, viene iscritto il carico pendente nei confronti del denunciato, lautorità sanitaria competente di cui al n. 2) dellart. 3 del presente regolamento, può sospendere - ai sensi dellart. 14 della L. 26 febbraio 1963, n. 441 - il provvedimento di chiusura temporanea di uno stabilimento o laboratorio di produzione o di un esercizio di vendita di sostanze alimentari, adottato ai sensi dellart. 15 della legge, nominando un commissario per la vigilanza permanente sullosservanza della disciplina igienico-sanitaria nellambito dellattività svolta dal laboratorio o stabilimento o esercizio.
Le mansioni di commissario non possono essere affidate al personale che svolge lattività di vigilanza di cui allart. 3 del presente regolamento.
articolo 24
Compiti del commissario per la vigilanza
Il commissario di cui allarticolo precedente:
1) deve risiedere nellambito della provincia nella quale ha sede lo stabilimento, deposito o esercizio e deve possedere le capacità tecnico-scientifiche richieste dal tipo di attività dello stabilimento o dellesercizio;
2) assume la responsabilità delligiene delle lavorazioni effettuate anche per quanto riguarda i procedimenti tecnologici;
3) ha diritto ad un compenso forfettario a carico del titolare dello stabilimento o esercizio, da stabilirsi di volta in volta con decreto del Ministro della sanità, dintesa con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, in relazione alla potenzialità dello stabilimento o esercizio, alla sua produzione durante il periodo di gestione commissariale e allimpegno richiesto dalla vigilanza.
Tale compenso, comprensivo di qualsiasi indennità o rimborso, non può in alcun caso superare la somma di lire trentamila giornaliere; è, tuttavia, dovuta unindennità di missione per gli spostamenti fuori comune, corrispondente a quella degli impiegati dello Stato di qualifica pari al parametro 387.
Il predetto compenso viene liquidato e pagato alla scadenza dellincarico, od anche in corso di gestione quando questa si protragga per oltre un mese.
La nomina del commissario può essere revocata in ogni momento con provvedimento motivato. Il commissario cessa comunque dallincarico allo scadere del periodo di chiusura dello stabilimento, od esercizio, che era stato fissato dallautorità sanitaria competente nel provvedimento adottato ai sensi dellart. 15 della legge, ovvero quando sia intervenuta sentenza di proscioglimento.
In caso di necessità, di cui peraltro deve essere fatta menzione nelle premesse del decreto di nomina del commissario, si può prescindere dal requisito della residenza previsto al n. 1) del presente articolo.
TITOLO II
Autorizzazioni sanitarie
articolo 25
Autorizzazioni sanitarie per stabilimenti e laboratori di produzione e depositi allingrosso di sostanze alimentari
E' soggetto ad autorizzazione sanitaria lesercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi allingrosso di sostanze alimentari.
Salvi i casi in cui la legge, nonché leggi e regolamenti speciali, ne prevedano il rilascio da parte del Ministro della sanità, lautorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata:
a) dallorgano delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, nel caso di laboratori e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale e nei casi previsti in deroga alla successiva lettera b);
b) dallorgano delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, nel caso di impianti di macellazione e di laboratori e stabilimenti per la produzione, la preparazione e il confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale, o miste di origine prevalentemente animale, ad eccezione degli stabilimenti che trattano latte e prodotti derivati, sostanze alimentari miste di origine prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario;
c) dal comune, o consorzio di comuni, attraverso le unità sanitarie locali, nel caso di depositi allingrosso di alimenti di origine vegetale e animale e nel caso di piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande.
articolo 26
Modalità di inoltro delle richieste di autorizzazione
Le domande per il rilascio delle autorizzazione di cui allarticolo precedente debbono contenere:
a) il nome e la ragione sociale e la sede dellimpresa;
b) lindicazione dellubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito allingrosso;
c) lindicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito;
d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgano ad identificare limpresa;
e) leventuale carattere stagionale delle lavorazioni;
f) lindicazione del presumibile termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito allingrosso.
Le domande debbono, inoltre, essere corredate:
1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1:500. In casi particolari potranno essere richieste piante più dettagliate;
2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
3) dallindicazione relativa allimpianto di approvvigionamento idrico, allidoneità della rete di distribuzione, nonché dalla documentazione sulla potabilità dellacqua, qualora non si tratti di acquedotti pubblici;
4) dallindicazione relativa allimpianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, ai mezzi impiegati per la depurazione delle acque;
5) dallindicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, nonché dalla documentazione di tali sistemi, ove richiesta;
6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.
I titolari di depositi allingrosso sono esonerati dallobbligo di produrre le dichiarazioni previste dalle lettere d) ed e) del primo comma e dai punti 3) e 6) del secondo comma del presente articolo.
I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si trovano nelle condizioni previste dallart. 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, concernente norme sulligiene del lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche prescritte dalla suddetta norma.
articolo 27
Rilascio delle autorizzazioni
Lautorità sanitaria competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dellinteressato di avvenuto approntamento dei locali e degli impianti destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari, rilascia lautorizzazione di cui allart. 2 della legge, previo accertamento dellosservanza delle disposizioni del presente regolamento e di leggi e regolamenti speciali.
Lautorizzazione di cui al comma precedente deve contenere:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dellimpresa;
b) lindicazione dellubicazione dello stabilimento o laboratorio di produzione, preparazione, confezionamento, o del deposito allingrosso delle sostanze alimentari;
c) lindicazione delle sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, preparazione, confezionamento e detenzione;
d) la dichiarazione di rispondenza dei locali e degli impianti ai requisiti igienico-sanitari prescritti;
e) lindicazione degli eventuali marchi depositati e degli estremi relativi al deposito degli stessi;
f) le altre indicazioni e condizioni ritenute necessarie al fine di assicurare che le sostanze prodotte siano idonee, sotto il profilo igienico-sanitario.
Limpresa titolare dellautorizzazione deve dare comunicazione allautorità sanitaria competente di eventuali variazioni degli elementi di cui alle lettere a) ed e) del precedente comma. Nel caso di variazione degli elementi di cui alla lettera e) limpresa interessata dovrà darne comunicazione allautorità sanitaria competente dopo lavvenuta registrazione e prima del loro impiego. La variazione degli elementi di cui alle lettere a) ed e) comporta laggiornamento da parte dellautorità sanitaria competente, dellautorizzazione precedentemente rilasciata.
Qualora limpresa titolare dellautorizzazione intenda variare taluno degli elementi di cui alle lettere b) e c), o apportare modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d), deve darne preventiva comunicazione allautorità sanitaria competente.
La variazione degli elementi di cui alle lettere b) e c) comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
Le modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d) possono essere effettuate previo nulla osta dellautorità sanitaria competente, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dellimpresa interessata. Qualora, trascorso il predetto termine, lautorità sanitaria non si sia pronunciata, almeno in via interlocutoria, il nulla osta si intende concesso.
Lautorità sanitaria competente annota su apposito registro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate, le variazioni intervenute e gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.
articolo 28
Requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento
Lautorità sanitaria competente deve accertare che gli stabilimenti e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di cui allart. 25, fatti salvi i requisiti stabiliti da leggi o regolamenti speciali, siano provvisti di locali distinti e separati:
a) per il deposito delle materie prime;
b) per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze destinate allalimentazione;
c) per il deposito dei prodotti finiti;
d) per la detenzione di sostanze non destinate allalimentazione.
I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo ed alle caratteristiche dello stabilimento e del prodotto o dei prodotti finiti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire ligienicità dei prodotti in lavorazione.
Tutti i locali ai quali si può accedere dallinterno dello stabilimento o del laboratorio, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione od uffici, sono soggetti ad accertamento dei requisiti igienico-sanitari.
Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita al dettaglio per il consumo è obbligatorio che le lavorazioni avvengano in banchi diversi da quelli di vendita, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire ligienicità dei prodotti.
Lautorità sanitaria può consentire in particolari casi, anche in relazione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo, che i locali di cui alle lettere a), b), c) e d) siano riuniti in un unico locale di adeguata ampiezza.
Lautorità sanitaria deve inoltre accertare che i predetti locali siano:
1) costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia;
2) sufficientemente ampi, cioè tali da evitare lingombro delle attrezzature e laffollamento del personale;
3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico-sanitario, con valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione; aerabili - naturalmente o artificialmente - sia per prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per evitare lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione - naturale o artificiale - tale da prevenire, in ogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari;
4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano, in rapporto al tipo della lavorazione che viene effettuata, facilmente lavabili e disinfettabili;
5) muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, ed altri animali od insetti;
6) adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, secondo quanto indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di autorizzazione.
Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i formaggi ed i salumi, nonché i vini, gli aceti, i liquori e le acqueviti, lautorità sanitaria competente potrà prescrivere requisiti diversi da quelli di cui ai precedenti punti 3) e 4) limitatamente ai locali di conservazione, di stagionatura e di invecchiamento.
Per i depositi di cereali e di prodotti ortofrutticoli non trasformati potrà derogarsi a quanto previsto dal precedente n. 4).
Gli stabilimenti e laboratori di produzione devono essere inoltre provvisti:
a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la facile, rapida e completa pulizia.
Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari nelle varie fasi della produzione, preparazione e confezionamento, debbono essere in materiale idoneo ai sensi dellart. 11 della legge e relativi decreti di attuazione;
b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di refrigerazione idonee alla sosta delle materie prime o dei prodotti finiti, qualora la natura ed il tipo di lavorazione degli stessi lo renda necessario;
c) di acqua potabile in quantità sufficiente allo scopo.
Ove non sia disponibile una quantità sufficiente di acqua potabile si può ricorrere ad acqua con caratteristiche chimico-fisiche diverse, ma in ogni caso corrispondenti ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. E' vietata lutilizzazione di tali acque non potabili nel ciclo di lavorazione delle sostanze alimentari e nella pulizia degli impianti, delle attrezzature e degli utensili destinati a venire a contatto con tali sostanze, salvo quanto previsto al successivo art. 29.
Lautorità sanitaria accerterà che le reti di distribuzione interna delle acque potabili e non potabili siano nettamente separate, indipendenti e riconoscibili, in modo da evitare possibilità di miscelazione;
d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie non comunicanti direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari.
I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante dotato di porta a chiusura automatica, debbono avere pareti e pavimenti costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile.
Ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere previsto un numero di lavabi, con comando non manuale dellerogazione dellacqua, facilmente raggiungibili dal luogo di lavorazione.
I gabinetti debbono essere in numero adeguato al personale addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente in quantità sufficiente e forniti di vaso a caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando non manuale (a pedale o con altri accorgimenti tecnici), con distributori di sapone liquido od in polvere e con asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabili da cestinare dopo luso.
Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro.
Le docce debbono essere di numero adeguato a seconda del tipo di lavorazione ed al numero di persone addette alla lavorazione;
e) di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti alle esigenze delligiene sia per lo smaltimento delle acque di rifiuto industriale e delle acque luride, sia dei rifiuti solidi che debbono essere rimossi al più presto dalle aree e dai locali di lavorazione e confezionamento;
f) di contenitori di rifiuti e immondizie, e, ove necessario, di inceneritori od altri mezzi atti ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti stessi, posti a congrua distanza dai locali di lavorazione in aree opportunamente protette.
I laboratori di produzione, preparazione e confezionamento annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate prevalentemente ad essere vendute nei predetti esercizi, ancorché muniti di attrezzature, impianti ed utensili in conformità alle prescrizioni contenute nei regolamenti locali digiene, devono adeguarsi alle disposizioni del presente articolo, in relazione alle effettive esigenze igieniche dellattività svolta accertate di volta in volta dallautorità sanitaria competente ai sensi dellart. 25.
articolo 29
Norme igieniche per i locali e gli impianti
I locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili di cui agli articoli precedenti, debbono essere mantenuti nelle condizioni richieste dalligiene mediante operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia. Essi, dopo limpiego di soluzioni detergenti e disinfettanti, e prima dellutilizzazione, debbono essere lavati abbondantemente con acqua potabile per assicurare leliminazione di ogni residuo.
La corrispondenza delle acque impiegate negli stabilimenti e laboratori, non provenienti dai pubblici acquedotti, ai requisiti previsti dallart. 28 del presente regolamento deve essere accertata dallautorità sanitaria competente mediante periodici controlli, eseguiti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Per le particolari esigenze e le caratteristiche di taluni settori della produzione, in caso di insufficiente disponibilità di acqua potabile, può essere ammesso luso di altra acqua, ma comunque rispondente ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. Tale acqua potrà essere utilizzata anche oltre i limiti di impiego di cui al precedente art. 28 previa autorizzazione della competente autorità sanitaria.
La stessa autorità sanitaria potrà esonerare da tali obblighi per le lavorazioni in cui, a causa di particolari necessità tecnologiche, possa essere giustificato limpiego di acque non rispondenti ai requisiti di cui sopra, purché il procedimento tecnologico assicuri in ogni caso lassoluta salubrità del prodotto finito.
Nei locali di cui alla lettera d) del primo comma dellarticolo precedente è consentita la detenzione di sostanze il cui impiego è determinato da esigenze di manutenzione, disinfezione e disinfestazione degli impianti e dei locali, nei quantitativi ragionevolmente necessari per tali usi e sempreché disposizioni speciali non ne vietino luso e la detenzione.
Le materie coloranti, gli additivi ed i coadiuvanti tecnologici debbono essere custoditi in depositi separati da quelli destinati alla custodia delle sostanze chimiche e degli utensili usati per la pulizia e disinfezione.
articolo 30
Requisiti dei depositi allingrosso
I depositi allingrosso debbono possedere caratteristiche di costruzione nonché impianti ed attrezzature tali da soddisfare le esigenze di una buona conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei prodotti in deposito.
Ai depositi suddetti si estendono, in quanto ricorrano le condizioni per la loro applicabilità le disposizioni di cui al precedente art. 28.
articolo 31
Requisiti degli esercizi di vendita e di somministrazione di sostanze alimentari e bevande
Gli spacci di vendita ed i banchi di generi alimentari debbono essere forniti, sia nelle mostre che negli eventuali depositi, di mezzi idonei ad una adeguata conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche.
Nei pubblici esercizi e nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa, i locali destinati a cucina e magazzini, nonché gli impianti ed i servizi, debbono essere riconosciuti idonei a norma dellart. 231 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112. Le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature ed i materiali che comunque sono destinati a venire a contatto con gli alimenti debbono essere conformi alle norme vigenti.
Le norme particolari concernenti ligiene degli spacci, delle mescite, delle trattorie e degli altri esercizi pubblici nei quali vengono manipolate e somministrate sostanze alimentari, sono stabilite dai regolamenti comunali digiene.
I regolamenti medesimi fissano altresì i requisiti igienici necessari per la vendita promiscua di alimenti.
La vendita ambulante di sostanze alimentari, ove non espressamente vietata dalle norme vigenti, deve essere effettuata con mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze alimentari, in rapporto alla loro natura od alle loro caratteristiche.
Gli alimenti deperibili con copertura, o farciti con panna e crema a base di uova e latte (crema pasticcera), yogurt nei vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare, debbono essere conservati a temperatura non superiore a +4°C.
Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti pronti, snacks, polli, ecc.) debbono essere conservati da +60°C a +65°C.
Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti, roast-beef, ecc.), e le paste alimentari fresche con ripieno debbono essere conservati a temperatura non superiore a +10°C.
articolo 32
Distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande
I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande debbono corrispondere ai seguenti requisiti:
1) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia allinterno che allesterno, o tali da garantire ligienicità dei prodotti distribuiti;
2) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dellart. 11 della legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
3) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
4) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione:
delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a +4°C;
delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non superiore a -18°C;
delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di + 65°C, o comunque non inferiore a +60°C, ed avere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti;
5) essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;
6) avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni.
Ove la natura dellalimento o della bevanda lo richieda, si deve provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria frequenza.
Dellinstallazione dei suddetti distributori deve essere data comunicazione scritta allautorità cui spetta lesercizio della vigilanza igienico-sanitaria, ai sensi dellart. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento.
articolo 33
Requisiti delle sostanze alimentari e delle bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici o semiautomatici
Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici o semiautomatici debbono:
1) essere prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti dellautorizzazione sanitaria di cui allart. 25 del presente regolamento;
2) corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.
Le imprese responsabili della vendita di sostanze alimentari a mezzo di distributori automatici e semiautomatici sono tenute ad accertarsi che le stesse corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.
Sui distributori automatici o semiautomatici debbono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile allacquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dellart. 64 del presente regolamento, nonché lindicazione delleventuale presenza di additivi e coloranti, secondo le vigenti disposizioni.
articolo 34
Idoneità sanitaria del personale addetto al rifornimento dei distributori
Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui allart. 37 del presente regolamento.
articolo 35
Mezzi di lotta contro gli insetti e gli animali nocivi
Nei locali di cui allart. 2, lettera a), del presente regolamento debbono essere attuati efficaci mezzi di lotta e di precauzione contro gli insetti, i roditori ed altri animali nocivi.
Tali mezzi non debbono costituire pericolo di danno anche indiretto per luomo, a causa di contaminazione delle sostanze alimentari.
articolo 36
Sostanze alimentari deperibili in deposito in stato di alterazione
Le sostanze alimentari deperibili che si trovino in stato di alterazione non possono essere tenute in deposito. Tuttavia, qualora sia dimostrabile limpegno del fornitore al loro ritiro, ovvero lassolvimento degli obblighi previsti da disposizioni speciali in materia, tali sostanze debbono essere tenute in locali, o parti di locali, separati da quelli di conservazione delle sostanze alimentari, destinate alla vendita o somministrazione.
Le suddette sostanze debbono essere contraddistinte da cartelli indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore.
TITOLO III
Igiene e sanità del personale addetto alla
produzione, manipolazione e vendita di
sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto
articolo 37
Libretto di idoneità sanitaria
Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dellesercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nellesercizio stesso - destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria previsto dallart. 14 della legge, rilasciato dallautorità sanitaria del comune di residenza, competente, ai sensi dellart. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.
Il libretto di idoneità sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validità di un anno e permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune allaltro.
Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza, attestante che allinteressato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità sanitaria.
Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato.
Lautorità sanitaria competente ai sensi dellart. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica.
articolo 38
Vaccinazioni del personale
Il personale di cui allarticolo precedente deve essere sottoposto alla vaccinazione antitifico-paratifica, nonché ad ogni altro trattamento di profilassi che sia ritenuto necessario dallautorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica.
articolo 39
Accertamenti sanitari preventivi
Le visite mediche per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, quello di rinnovo, come pure quelle eseguite nellambito dellattività di controllo, sono effettuate dai medici in servizio presso le unità sanitarie locali.
Per le indagini e gli accertamenti microbiologici, sierologici, radiologici e per ogni altro accertamento ritenuto necessario a completamento della visita per il rilascio del libretto e di quello successivo di rinnovo o controllo, lautorità sanitaria competente si avvale dei servizi sanitari comunali o provinciali, che sono tenuti ad eseguire gli accertamenti e le indagini richieste o a verificarne i risultati.
articolo 40
Caratteristiche del libretto di idoneità sanitaria
Il libretto di idoneità sanitaria, redatto secondo il modello E allegato al presente regolamento, viene distribuito gratuitamente entro un anno dallentrata in vigore del presente regolamento.
Nel libretto debbono essere annotati:
a) la data e i risultati della prima visita di accertamento e delle indagini complementari a tale scopo eseguite;
b) la data e i risultati delle visite mediche di controllo o per il rinnovo del libretto nonché delle relative indagini complementari;
c) la data delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative praticate, il tipo di vaccino usato, la via di somministrazione e le eventuali reazioni.
articolo 41
Prescrizioni supplementari e garanzie richieste in caso di malattia del personale
I libretti di idoneità sanitaria del personale debbono essere conservati sul posto di lavoro a cura del titolare o conduttore dellesercizio, il quale ha altresì lobbligo di presentarli ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
I titolari o conduttori dellesercizio hanno lobbligo di segnalare immediatamente allautorità sanitaria i casi sospetti di malattie infettive e contagiose del personale dipendente per ladozione degli eventuali provvedimenti conseguenziali, ivi compresa leventuale sospensione dellattività lavorativa.
I titolari o conduttori dellesercizio hanno altresì lobbligo di richiedere al personale assentatosi per causa di malattia per oltre cinque giorni il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. A tal fine, i medici curanti od i medici di cui allart. 5, terzo comma, della L. 20 maggio 1970, n. 300, sono tenuti a rilasciare lattestazione sopra richiesta.
articolo 42
Igiene, abbigliamento e pulizia del personale
Negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale di cui al primo comma dellart. 37 deve indossare tute o sopravesti di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano la capigliatura.
Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari negli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura.
Le tute, le giacche, le sopravesti e i copricapo debbono essere tenuti puliti; inoltre, il personale deve curare la pulizia della propria persona e in particolare delle mani e deve eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto.
Lautorità sanitaria può disporre particolari misure per determinate lavorazioni ed in casi specifici.
articolo 43
Idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in generale
Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali.
E' fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in maniera tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.
E' vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento.
Ai fini e secondo la procedura del presente regolamento, lesercizio della vigilanza igienico-sanitaria sui mezzi di trasporto in circolazione sulla rete dellAmministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato al servizio sanitario dellAmministrazione medesima.
articolo 44
Autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre
Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria:
a) le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.
Lautorizzazione viene rilasciata:
1) dallorgano della regione, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, per le cisterne e gli altri contenitori di cui alla lettera a) e per i veicoli di cui alla lettera b);
2) dallorgano della Regione, o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, per i veicoli di cui alla lettera c).
Per i veicoli adibiti al trasporto nel solo ambito del territorio comunale lautorizzazione viene rilasciata dallautorità sanitaria competente ai sensi dellart. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento. È fatto salvo quanto diversamente previsto, per i trasporti di carni nellambito del territorio comunale, dalle disposizioni speciali del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, e successive modificazioni.
La competenza territoriale al rilascio dellautorizzazione di cui al presente articolo è determinata in relazione alla residenza del proprietario del veicolo risultante dalliscrizione al pubblico registro automobilistico.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mezzi di trasporto in circolazione sulla rete dellAmministrazione delle ferrovie dello Stato.
articolo 45
Presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni preventive dei mezzi adibiti al trasporto
Le domande per il rilascio dellautorizzazione di cui al precedente articolo debbono contenere:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dellimpresa;
b) gli estremi didentificazione del veicolo;
c) lindicazione delle sostanze alimentari al cui trasporto si intende destinare il veicolo;
d) lindicazione dei luoghi ove di norma limpresa ricovera il veicolo ai fini delle operazioni di lavaggio, disinfezione e disinfestazione.
Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione della ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, sono conformi ai requisiti di legge.
Le domande relative ai veicoli già in esercizio per trasporto alimentare possono non essere corredate dalla dichiarazione di cui al comma precedente. La disposizione si estende anche ai mezzi di trasporto prodotti nei sei mesi successivi allentrata in vigore del presente regolamento.
articolo 46
Validità o registrazione delle autorizzazioni sanitarie
Lautorizzazione, rilasciata ai sensi del precedente art. 44, è valida per due anni dalla data del rilascio.
Le autorità sanitarie annotano su apposito registro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate, le variazioni concernenti lidoneità sanitaria delle cisterne e dei contenitori e gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.
Un elenco delle autorizzazioni revocate o non rinnovate, corredato di tutti gli elementi necessari allidentificazione del veicolo, delle cisterne o del contenitore e del luogo di abituale custodia, viene inviato semestralmente, in duplice copia, al Ministero della sanità.
articolo 47
Mantenimento dellidoneita igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto
Il trasportatore è tenuto a mantenere il veicolo nella condizione di idoneità di cui allart. 43 e a sospenderne lutilizzazione in caso di inidoneità.
Lautorità sanitaria ove accerti direttamente e a mezzo degli organi di vigilanza che il veicolo non è più idoneo al trasporto delle sostanze alimentari specificate nellautorizzazione sanitaria, provvede allimmediato ritiro dellautorizzazione stessa, dandone notizia al comando di polizia stradale della provincia in cui è stata rilasciata.
articolo 48
Requisiti delle cisterne e dei contenitori
Le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari debbono avere:
1) rivestimento interno costruito con materiale che risponda ai requisiti specifici previsti dallart. 11 della legge e dei relativi decreti di attuazione;
2) serbatoio ad unico o più scomparti, costruito con pareti interne ad angoli o spigoli smussati, o raccordati in modo che le operazioni di lavaggio e disinfezione si possano eseguire agevolmente e lacqua di lavaggio possa fuoriuscire senza ristagni;
3) apertura che consenta un facile accesso allinterno;
4) portelli con idonee guarnizioni a tenuta;
5) quando necessario, protezione termica e se del caso, verniciatura esterna metallizzata;
6) attacchi di carico e scarico ed ogni altro accessorio utilizzato per dette operazioni facilmente smontabili, in modo da poter essere sottoposti senza difficoltà al lavaggio e alla disinfezione.
Le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili debbono essere punzonati o recare un contrassegno metallico inasportabile con gli estremi dellattestazione di idoneità.
Dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne e i contenitori debbono essere sottoposti alle operazioni di pulizia e disinfezione con mezzi idonei, seguite da lavaggio con acqua potabile.
Le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegati per il trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nellautorizzazione rilasciata ai sensi dellart. 44.
Copia dei verbali compilati per le infrazioni alle norme di cui sopra deve essere trasmessa allautorità che ha rilasciato lautorizzazione.
Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede interferroviaria prevedano idonei requisiti igienico-sanitari, ai trasporti ferroviari si applicano le norme medesime.
articolo 49
Requisiti dei mezzi di trasporto delle carni e dei prodotti ittici
I veicoli destinati al trasporto delle carni debbono essere a chiusura ermetica e debbono:
a) avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a contatto con le carni in materiali resistenti alla corrosione e rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con angoli e spigoli arrotondati;
b) essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti, di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento; salvo che non si tratti di carni confezionate o provviste di imballaggio.
I veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni non possono essere usati per il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra merce può essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno stesso veicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in appositi contenitori.
Per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina si applicano le disposizioni di cui allart. 11 del D.P.R. 10 agosto 1972, n. 967.
Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in recipienti costruiti con materiali rispondenti ai requisiti stabiliti dallart. 11 della legge e dai relativi decreti di attuazione. Le trippe, in caso di trasporto promiscuo, debbono essere altresì lavate e semicotte o cotte.
I veicoli destinati al trasporto dei prodotti della pesca debbono essere a chiusura ermetica e possedere oltre ai requisiti di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo, dispositivi atti ad assicurare la raccolta dellacqua di fusione del ghiaccio ed evitarne il ristagno sul pavimento.
Al trasporto dei prodotti della pesca si applicano le prescrizioni di cui al precedente quarto comma.
La pulizia e la disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca deve aver luogo al più presto dopo ultimato lo scarico.
Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede interferroviaria prevedano idonei requisiti igienico-sanitari, ai trasporti ferroviari si applicano le norme medesime.
articolo 50
Idoneità igienico-sanitaria dei veicoli e dei contenitori impiegati per i trasporti di sostanze alimentari, immatricolati allestero
Ferma restando lapplicazione delle norme tecniche concordate in sede internazionale, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai veicoli ed ai contenitori provenienti dallestero impiegati per il trasporto di sostanze alimentari.
I mezzi di trasporto di cui al comma precedente possono transitare attraverso i posti di confine dietro esibizione di attestato rilasciato dallautorità competente del Paese di origine, dal quale risulti lidoneità igienico-sanitaria del veicolo o contenitore.
Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore, pur dettando prescrizioni specifiche analoghe a quelle previste nel presente regolamento, non preveda né consenta il rilascio dellattestato di cui al precedente comma, limpresa estera di trasporto può chiedere tale attestazione al Ministero della sanità che la rilascia direttamente o attraverso un organo da esso delegato previo esame comparato delle rispettive legislazioni.
Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore non stabilisca requisiti specifici di carattere igienico-sanitario, lattestazione può essere rilasciata dal Ministero della sanità direttamente o attraverso un organo da esso delegato previo esame di documentata domanda dellimpresa estera di trasporto.
articolo 51
Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto
Il trasporto delle sostanze alimentari elencate nellallegato C al presente regolamento deve essere effettuato con modalità atte a garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate nellallegato stesso.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può aggiornare con proprio decreto lallegato di cui al precedente comma.
articolo 52
Sostanze alimentari per cui sono prescritte, ai fini del trasporto, specifiche dichiarazioni di scorta
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto lelenco delle sostanze alimentari per il trasporto delle quali, in considerazione di particolari esigenze di natura igienico-sanitaria, è necessario adottare le misure che seguono.
Le sostanze alimentari di cui al precedente comma devono essere accompagnate da una dichiarazione o altro documento equipollente del venditore o dello spedizioniere nella quale sono indicati:
1) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del venditore o dello spedizioniere;
2) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del destinatario;
3) la località di destinazione;
4) lindicazione precisa delle sostanze alimentari trasportate ed il loro quantitativo;
5) la dichiarazione che le sostanze alimentari sono conformi alle norme vigenti.
La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e consegnata a fine viaggio al destinatario che è tenuto a conservarla per almeno trenta giorni a disposizione dei predetti organi di vigilanza.
Nel caso di tentata vendita allingrosso, nella dichiarazione di cui sopra sono omesse le indicazioni previste ai punti 2) e 3) e che sono sostituite dallindicazione che la merce è destinata alla tentata vendita. Lincaricato della vendita è tenuto a comunicare entro dieci giorni al fornitore il nome o la ragione sociale, la sede, il domicilio dellacquirente e la località di consegna o, nel caso in cui la tentata vendita non sia conclusa, delle persone alle quali è stata effettuata la consegna. Il fornitore è tenuto a conservare per almeno sessanta giorni tale comunicazione.
articolo 53
Sequestro, durante il trasporto, di sostanze alimentari potenzialmente nocive
Qualora gli organi di vigilanza, a seguito dei controlli effettuati sui trasporti delle sostanze alimentari, rilevino che le sostanze stesse non rispondano ai requisiti della legge o di norme e regolamenti speciali e vi siano ragionevoli sospetti di pericolo per la salute pubblica, lautorità sanitaria può disporre il sequestro delle sostanze alimentari trasportate con losservanza delle disposizioni di cui al quarto comma dellart. 20 del presente regolamento.
Leventuale trasferimento delle sostanze poste sotto sequestro deve avvenire sotto scorta sanitaria. A tal fine, lautorità sanitaria dispone che il mezzo venga accompagnato dal personale sanitario di cui allultimo comma dellart. 3, alluopo incaricato con lordine di servizio di cui nel successivo comma.
Detto personale è responsabile della regolarità del trasferimento delle sostanze alimentari poste sono sequestro e dellottemperanza alle norme che verranno impartite al riguardo, con speciale ordine di servizio, dallautorità che ha disposto il sequestro ed il trasferimento delle sostanze predette.
Lordine di servizio deve essere redatto in quattro copie, una delle quali viene rilasciata al trasportatore, una viene trattenuta dallautorità sanitaria che ha disposto il trasferimento delle sostanze sotto scorta sanitaria e le altre vengono consegnate, allinizio del servizio, al personale di scorta. Su queste due copie debbono essere annotati a cura del predetto personale gli eventuali inconvenienti verificatisi durante il trasferimento.
Una delle due copie, che debbono essere firmate dallautorità sanitaria destinataria per la presa in consegna delle sostanze alimentari sequestrate, viene rilasciata al personale di scorta, per la restituzione allautorità sanitaria che ha disposto il servizio e la seconda viene trattenuta dallautorità sanitaria destinataria.
Lautorità sanitaria territorialmente competente riguardo alla località di destinazione delle sostanze alimentari poste sotto sequestro verrà immediatamente informata del trasferimento delle sostanze stesse, da parte dellautorità sanitaria che ha disposto il sequestro ed il trasferimento ed è, a sua volta, tenuta ad informare questultima degli ulteriori provvedimenti adottati.
TITOLO IV
Impiego di materie coloranti nella produzione di sostanze alimentari
articolo 54
Confezioni delle materie coloranti
Le materie coloranti indicate nellelenco di cui allart. 10 della legge, destinate ad essere impiegate nella colorazione delle sostanze alimentari, debbono essere poste in commercio in confezioni chiuse allorigine su cui debbono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) nome o ragione sociale e sede della ditta produttrice o confezionatrice e sede dello stabilimento di produzione o confezionamento; oppure, ove trattisi di prodotti fabbricati nellambito della CEE, il nome o ragione sociale e la sede della ditta commerciale responsabile dellimmissione in commercio del prodotto, individuata in base alla legislazione dello Stato membro della CEE;
b) la dicitura "colorante" da aggiungere solo alle sostanze alimentari per le quali ne è consentito limpiego, oppure "per sostanze alimentari (uso limitato)";
c) la denominazione dei coloranti secondo la nomenclatura indicata nellelenco di cui al citato art. 10 della legge;
d) il peso netto.
articolo 55
Omissis
(Norma abrogata. Vedi ora il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109)
articolo 56
Sostanze naturali che esplicano un effetto colorante secondario
Le disposizioni previste dagli artt. 54 e 55 del presente regolamento non si applicano alle sostanze naturali dotate di proprietà aromatiche, saporose o nutritive che esplicano un effetto colorante secondario quali la paprica, la curcuma, lo zafferano e il legno di sandalo.
Laggiunta di tali sostanze deve essere indicata tra gli ingredienti sulla confezione o su etichetta appostavi e, nel caso di sostanze alimentari vendute sfuse, sullapposito cartello di cui al successivo art. 66 denominante le sostanze alimentari, secondo le modalità e nei casi previsti dal terzo e quarto comma dellart. 63 del presente regolamento.
articolo 57
Impiego di ingredienti e di semilavorati colorati nella preparazione di sostanze alimentari composte
Nella preparazione di prodotti alimentari risultanti dalla mescolanza di più sostanze possono essere impiegate sostanze colorate a norma di legge anche quando non è autorizzata la colorazione del prodotto alimentare finito, purché non si determini la colorazione di massa del prodotto stesso.
I semilavorati destinati alla preparazione di sostanze alimentari di cui è ammessa la colorazione possono essere colorati, fermo restando per essi quanto stabilito dal precedente art. 55.
TITOLO V
Additivi, aromatizzanti, surrogati o succedanei di sostanze alimentari
articolo 58
Impiego di additivi chimici autorizzati nella produzione di sostanze alimentari
Con decreto emanato ai sensi dellart. 22 della legge, il Ministro della sanità stabilisce apposite norme per limpiego di additivi chimici autorizzati, in particolare per quanto riguarda le miscele degli stessi, le mescolanze di additivi chimici con diluenti e solventi, supporti, sostanze alimentari, nonché il loro impiego nei semilavorati.
Fino a quando non saranno emanate le disposizioni di cui al comma precedente e per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di impiego degli additivi chimici, si fa rinvio al decreto ministeriale del 31 marzo 1965, e successive modificazioni, in materia di disciplina di additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione di sostanze alimentari.
articolo 59
Autorizzazione alla produzione, al commercio e deposito allingrosso di additivi chimici
La produzione, il commercio ed il deposito allingrosso di additivi chimici per uso alimentare sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.
Lautorizzazione alla produzione è rilasciata dal Ministero della sanità.
Le autorizzazioni al commercio e al deposito allingrosso sono rilasciate, rispettivamente, dallautorità di cui allart. 3, comma primo, n. 2), e dallautorità di cui allart. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento.
Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi vengono rilasciate previo sopralluogo inteso ad accertare lidoneità degli impianti, delle attrezzature e dei locali allesercizio, rispettivamente, delle attività di produzione, commercio e deposito delle sostanze alle quali si riferisce listanza.
Il rilascio dellautorizzazione alla produzione di additivi chimici per uso alimentare è subordinato, inoltre, alla disponibilità, da parte del richiedente, di un idoneo laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali di cui allart. 22 della legge, per le sostanze alle quali listanza si riferisce, ovvero allesistenza di una convenzione stipulata con idoneo laboratorio di analisi per il controllo periodico della produzione.
E' esentato dallobbligo di disporre di un laboratorio, proprio o convenzionato, chi procede esclusivamente allestrazione di olii essenziali nonché di aromi naturali dalle piante o loro parti sotto forma di infusi o distillati acquosi od idroalcoolici.
articolo 60
Domande di autorizzazione
Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui allarticolo precedente debbono contenere:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dellimpresa;
b) lindicazione della sede dello stabilimento di produzione o dellubicazione dei locali destinati al commercio o deposito allingrosso degli additivi;
c) lindicazione degli additivi che si intende produrre, commerciare o detenere in deposito, secondo la denominazione prevista dai decreti di cui allart. 22 della legge.
Le domande debbono, inoltre, essere corredate dalla pianta planimetrica dei locali, su scala 1:100.
articolo 61
Indicazioni per le confezioni di additivi
Gli additivi chimici debbono essere posti in commercio in confezioni chiuse allorigine sulle quali sono riportate, salvo deroghe previste da altre norme, le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dellimpresa produttrice o confezionatrice e la sede dello stabilimento di produzione, preparazione e confezionamento; oppure, ove si tratti di prodotti fabbricati in altri Paesi della CEE, il nome o la ragione sociale e la sede dellimpresa commerciale responsabile dellimmissione in commercio del prodotto, individuato in base alla legislazione dello Stato membro della CEE in cui essa risiede;
b) la dicitura "additivo" da aggiungere solo alle sostanze alimentari per le quali ne è consentito limpiego, oppure la dicitura "per alimenti (uso limitato)";
c) lindicazione del gruppo di appartenenza, seguita dalla denominazione chimica o dalla corrispondente sigla, secondo la nomenclatura riportata nei decreti di cui allart. 22 della legge e, nel caso di miscele, anche le relative percentuali;
d) il peso netto.
Le indicazioni di cui alla lettera c) vengono stabilite, per gli aromi, dai decreti ministeriali emanati ai sensi dellart. 22 della legge.
articolo 62
Indicazioni per le sostanze alimentari trattate con additivi chimici
Omissis
(Norma abrogata. Vedi ora D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109).
articolo 63
Disposizioni particolari per le sostanze aromatizzanti naturali o artificiali
Nellautorizzazione di cui allart. 25 del presente regolamento è compresa la facoltà di estrarre con mezzi fisici aromi naturali da parte delle imprese alimentari che utilizzano i detti aromi unicamente nella produzione degli alimenti e bevande di propria produzione. In tal caso la domanda di cui allart. 26 del presente regolamento deve contenere anche le indicazioni previste dal precedente art. 59, quinto ed ultimo comma.
(Omissis)
TITOLO VI
Prescrizioni per le etichette delle sostanze alimentari
articoli 64-66
(Omissis)
(Norma abrogata. Vedi ora D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109).
articolo 67
Tolleranza di peso o volume
Nella determinazione del peso o del volume sono fatte salve le tolleranze relative al contenuto previste da leggi e regolamenti speciali per determinate sostanze, nonché quelle previste per pesi, misure, bilance e riempitrici automatiche.
Qualora in sede di analisi sia emersa una deficienza di peso o volume rispetto al dichiarato, il relativo controllo, ai fini dellaccertamento di uneventuale violazione dellart. 8 della legge, deve essere effettuato, salvo il caso previsto al quarto comma del presente articolo, su una campionatura da prelevarsi in fabbrica o presso esercizi pubblici diversi, formata da dieci confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o volume non superiore a g 250 o ml 250, da cinque confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiori a g 250 o ml 250, e da tre confezioni qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiore a g 1000 o ml 1000.
Lindicazione del peso o volume netto è considerata irregolare quando il contenuto complessivo, allatto del controllo di cui al comma precedente, risulti inferiore tenuto conto delle tolleranze previste per ciascun tipo di prodotto nella prima parte dellallegato D al presente regolamento rispettivamente, al decuplo, quintuplo o triplo, del peso o volume indicato sulle confezioni.
Per ogni singolo recipiente il contenuto netto in peso o volume non potrà in ogni caso essere inferiore ai limiti previsti, per i vari tipi di prodotti, nella seconda parte del suddetto allegato D.
Ove a seguito dellanalisi di primo grado emerga unirregolarità nel peso o volume netto, in caso di mancata presentazione della domanda di revisione di analisi nei termini previsti oppure di conferma dei risultati dellanalisi di prima istanza, lautorità sanitaria competente trasmette denuncia allautorità giudiziaria.
TITOLO VII
Disposizioni varie
articolo 68
Disciplina igienica degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti
Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari sono tenute a controllare la rispondenza degli stessi alle rispettive disposizioni sanitarie ed a dimostrare in ogni momento di avere provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
Lutilizzazione in sede industriale o commerciale di oggetti di cui al precedente comma, è subordinata allaccertamento della loro idoneità allo scopo cui sono destinati.
articolo 69
Limiti di cariche microbiche negli alimenti
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprie ordinanze i limiti delle cariche microbiche di cui allart. 5, lettera c), della legge.
Con le ordinanze vengono indicati i criteri di valutazione delle risultanze degli accertamenti microbiologici effettuati sui singoli campioni prelevati.
Lassenza dei germi patogeni nelle sostanze alimentari deve intendersi riferita a quantità determinate di prodotto che saranno alluopo fissate con le ordinanze di cui al presente articolo.
Qualora i valori emersi dagli accertamenti microbiologici risultino tali da rendere configurabile lipotesi prevista dallart. 5, lettera d), della legge, deve esserne fatta specifica menzione nel referto di analisi.
Leventuale revisione di analisi, in materia di cariche microbiche, non comporta necessariamente la ripetizione delle analisi.
Ove venga proposta istanza di revisione, il laboratorio di primo grado deve fornire una relazione dettagliata indicando le modalità operative degli accertamenti effettuati.
In funzione della particolare natura delle sostanze alimentari, le ordinanze di cui allart. 5, lettera c), della legge, stabiliscono in quali casi si addiviene alla ripetizione dellanalisi ed in quali altri ad un giudizio di revisione sulla base degli elementi emergenti dallanalisi di primo grado.
articolo 70
Detenzione, per ragioni di studio, di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti
La detenzione di additivi chimici, sostanze aromatizzanti, materie coloranti, coadiuvanti tecnologici e sostanze comunque non consentite nella lavorazione di alimenti è ammessa nei laboratori di ricerca annessi agli stabilimenti produttori con losservanza delle prescrizioni di cui allart. 9 della legge e a condizione che la loro quantità sia rapportata alle esigenze di studio e che in ogni caso tali sostanze non siano impiegate nella produzione di alimenti da immettere al commercio.
La detenzione delle sostanze di cui al comma precedente deve essere autorizzata dallautorità sanitaria e per esse deve essere tenuto un registro di carico e scarico.
articolo 71
Detenzione, per ragioni tecnologiche, di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti
E ammessa la detenzione di specifiche sostanze usate nella preparazione di terreni di coltura o come supporti.
La detenzione di tali sostanze deve essere autorizzata dallautorità sanitaria e per esse deve essere tenuto un registro di carico e scarico.
articolo 72
Importazione in Italia di sostanze alimentari
Gli importatori di sostanze alimentari sono responsabili della natura, del tipo, della quantità, della omogeneità, dellorigine dei prodotti presentati allimportazione nonché della rispondenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari.
Resta salva losservanza delle modalità prescritte da altre leggi o regolamenti speciali, nonché da convenzioni internazionali concernenti particolari sostanze alimentari. (Così sostituito dallart. 11 D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254).
TITOLO VIII
Norme finali e transitorie
articoli 73-77
Omissis
(Trattasi di norme transitorie ormai esaurite)
articolo 78
Norma di rinvio
Il procedimento e le modalità di prelevamento dei campioni previsti nel presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, allesercizio della vigilanza per la repressione delle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari di cui al R.D. 1° luglio 1926, n. 1361, di esecuzione del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2033.
articolo 79
Applicazione del regolamento
Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
1. QUANTITA DI CAMPIONE, DA SUDDIVIDERE
IN CINQUE ALIQUOTE NECESSARIA
PER LESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE (*)
Natura del campionempione |
|
Cereali |
g. 1000 |
| Farine | " 1000 |
| Paste alimentari | " 1000 |
| Paste alimentari speciali | " 1500 |
Pane |
" 1000 |
| Pane speciale | " 2000 |
| Prodotti da forno diversi dal pane | " 1000 |
| Prodotti dolciarI | " 1000 |
| Olio (di oliva o di semi) | " 1000 |
| Burro | " 1000 |
| Margarina | " 1000 |
| Grassi idrogenati | " 1000 |
| Strutto | " 1000 |
| Grassi emulsionati per panificazione | " 1000 |
| Cacao | " 500 |
| Cioccolato | " 500 |
| Cioccolati farciti e/o ripieni | " 1500 |
| Latte | l 1 |
| Latte condensato | g. 750 |
| Latte in polvere | " 500 |
| Crema di latte o panna | " 500 |
| Crema per pasticceria e budini | " 500 |
| Formaggi | g. 1000 |
| Gelati | " 1000 |
| Vini | l. 5 |
| Birra | " 2 |
| Acquaviti | " 1,5 |
| Liquori | " 1,5 |
| Aperitivi a base di vino | " 2 |
| Alcool etilico | " 1 |
| Aceti | " 2,5 |
| Acque gassate e bevande analcooliche | " 2,5 |
| Polveri per acqua da tavola | g. 20 |
| Zucchero | " 500 |
| Miele | " 500 |
| Caramelle, confetti e chewing-gum | " 500 |
| Caffè ed estratti di caffè e surrogati | " 500 |
| Frutta, ortaggi freschi e surgelati | " 500 |
| Frutta e vegetali secchi | " 1000 |
Marmellata, confettura, mostarda, gelatina di frutta |
" 1000 |
| Succhi e nettari di frutta | " 1000 |
| Sciroppi | " 1000 |
| Conserve di origine vegetale | " 1000 |
| Carne fresca | " 1000 |
| Carni conservate-insaccati | " 1000 |
| Conserve e semiconserve di origine animale | " 1000 |
| Estratti alimentari e prodotti affini | " 500 |
(*) Quantità superiori possono essere prelevate su disposizione dellautorità che ordina il prelevamento. |
|
Deroghe alle quantità indicate in allegato sono previste e possono essere introdotte da norme speciali.
2. QUANTITÀ DI CAMPIONE, DA SUDDIVIDERE IN
CINQUE ALIQUOTE,
NECESSARIA PER LESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE
Natura del campionempione |
|
| Additivi | non meno di 250 grammi |
| Coloranti | non meno di 250 grammi |
In casi particolari lautorità che ordina il prelevamento può disporre il prelievo di quantità diverse indicando anche le modalità per i prodotti allo stato gassoso.
3. NORME GENERALI DA SEGUIRE PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI DA ANALIZZARE
a) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in un unico recipiente, se ne preleva una quantità rappresentativa della massa, dalla quale si ricava il campione per lanalisi.
b) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in più recipienti, se ne prelevano quantità parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per lanalisi.
c) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in un unico recipiente e conservati alla rinfusa, se ne prelevano quantità parziali nella parte superiore, centrale e inferiore della massa; linsieme delle quantità parziali rappresentative della partita, vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per lanalisi.
d) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in più recipienti, se ne prelevano quantità parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali prelevate vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per lanalisi.
e) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse e quando la natura di tale sostanza o prodotto, e il tipo di controllo analitico da effettuare ne consentano lapertura si prelevano a caso, da un numero di confezioni rappresentative della partita, aliquote di sostanza o prodotto dalle quali, riunite e mescolate, si ricava il campione per lanalisi.
f) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse, quando la natura delle sostanze o prodotti, e il tipo di controllo analitico da effettuare non ne consentono lapertura, si preleva a caso, dalla partita, un numero rappresentativo di confezioni per formare il campione per lanalisi. In ogni caso il peso complessivo del campione non deve essere inferiore a quello previsto nellapposita tabella.
g) Nel caso di latte in confezioni originali chiuse destinate alla vendita al dettaglio se ne prelevano cinque, indipendentemente dal loro volume.
4. NORME SPECIALI DA SEGUIRE PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI PARTICOLARI SOSTANZE
Nel caso di sostanze alimentari delle quali si debba controllare il contenuto di umidità, i campioni prelevati debbono essere posti, di regola, in recipienti di vetro a chiusura ermetica, al fine di preservarli dallassorbimento o dalla perdita di acqua.
Nel confezionamento dei campioni dei prodotti che, per la loro natura, posti in recipienti stagni a chiusura ermetica, si alterano per ammuffimento o putrefazione, si dovranno impiegare sacchetti di carta resistente o altro materiale idoneo.
In questi casi, come pure ogni volta che si debba controllare il contenuto di umidità e per mancanza di recipienti a chiusura ermetica si impieghino sacchetti di carta od altri contenitori non stagni e non a chiusura ermetica, si dovrà determinare mediante bilancia sensibile al decigrammo il peso lordo di ogni singolo campione allatto del prelevamento: peso lordo che dovrà essere annotato sullinvolucro del campione medesimo, assieme alla data ed ora della pesatura.
Il peso di ciascun campione dovrà essere riportato, inoltre, anche sul verbale di prelevamento e la pesatura dovrà essere esatta al decigrammo per ciascuna aliquota. Il responsabile dello stabilimento, deposito od esercizio presso cui è stato prelevato il campione od il suo rappresentante ha diritto ad assistere alla pesata.
Allegato B
ELENCO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI CONFEZIONATE
CHE DEBBONO RIPORTARE LA DATA DEL CONFEZIONAMENTO
Omissis
Allegato C
Parte I
CONDIZIONI DI TEMPERATURA CHE DEBBONO ESSERE
RISPETTATE DURANTE IL
TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI CONGELATE E SURGELATE
Sostanze alimentari |
Temperatura
massima |
Rialzo
termico tollerabile |
| Gelati alla frutta e succhi di frutta congelati | - 10°C | + 3°C |
| Altri gelati | - 15°C | |
| Prodotti della pesca congelati o surgelati | - 18°C | |
| Altre sostanze alimentari surgelate | - 18°C | |
| Burro o altre sostanze grasse congelate | - 10°C | |
| Frattaglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina congelata | - 10°C | |
| Carni congelate | - 10°C | |
| Tutte le altre sostanze alimentari congelate | - 10°C |
Parte II
ELENCO DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA CHE
DEBBONO
ESSERE RISPETTATE DURANTE IL TRASPORTO DI DETERMINATE
SOSTANZE ALIMENTARI NON CONGELATE NÉ SURGELATE
| Sostanze alimentari | Temperatura durante il trasporto |
||||||||||||||||||||||||
| Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende di produzione ai centri di raccolta ovvero direttamente agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto | +8°C | ||||||||||||||||||||||||
| Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto (1) | da 0°C a+4°C (2) | ||||||||||||||||||||||||
| Latte pastorizzato trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto (1) | da 0°C a+4°C (2) | ||||||||||||||||||||||||
| Latte pastorizzato, in confezioni (3) | da 0°C a+4°C | ||||||||||||||||||||||||
| Prodotti lattiero-caseari (latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi, ricotta) (3) | da 0°C a+4°C | ||||||||||||||||||||||||
| Burro (3) e burro concentrato (anidro) (4) | da +1°C a+6°C | ||||||||||||||||||||||||
| Burro anidro liquido | superiore a +32°C | ||||||||||||||||||||||||
| Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio) | da +0°C a+4°C | ||||||||||||||||||||||||
| Carni (3) | da -1°C a+7°C | ||||||||||||||||||||||||
| Pollame e conigli (3) | da -1°C a+4°C | ||||||||||||||||||||||||
| Selvaggina(3) | da -1°C a+3°C | ||||||||||||||||||||||||
| Frattaglie (3) | da -1°C a+3°C | ||||||||||||||||||||||||
| Molluschi eduli lamellibranchi, in confezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere "Chlamys" (canestrelli) e "Pecten" (cappe sante) | +6°C (5) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Allegato D
Parte I
SCARTI IN MENO CONSENTITI RISPETTO ALLE
INDICAZIONI
APPOSTE SULLE CONFEZIONI DI SOSTANZE ALIMENTARI
(IN PESO O VOLUME)
Sostanze alimentari
| Peso
dichiarato (in g o ml) |
I Olio di oliva Olio di semi |
II Torroni Cioccolato alle nocciole Prodotti cavi Frutta candita Prodotti da forno lievitati |
III Tutti i prodotti non compresi nelle categorie I e II |
| 1-250 | 1% | 4% | 3% |
| 251-1000 | 0,75% | 3% | 2% |
| 1000 | 0,50% | 2% | 1% |
| 5000 | 0,25% | - | - |
Parte II
SONO AMMESSI COME LIMITI MASSIMI DI SCARTI IN
MENO RISPETTO ALLE
INDICAZIONI APPOSTE SULLE CONFEZIONI PRELEVATE PER IL CONTROLLO,
E PER UNA SOLA DI ESSE, I SEGUENTI VALORI:
| I Olio di oliva Olio di semi |
II Torroni Cioccolato alle nocciole Prodotti cavi Frutta candita Prodotti da forno lievitati |
III Tutti i prodotti non compresi nelle categorie I e II |
|
| Fino a g o ml 100 | 5% | 12% | 10% |
| Da g o ml 101 a g o ml 300 | 4% | 10% | 8% |
| Da g o ml 301 a g o ml 750 | 2,50% | 7% | 5% |
| Da g o ml 751 a g o ml 1500 | 1,50% | 5% | 3% |
| Oltre g o ml 1501 | 1% | 3% | 2% |
| g o ml 5000 e oltre | 0,50% | - | - |
Allegato E
Omissis