D.M. 8 ottobre 1998

Modificazioni alle appendici 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo

Pubblicato sul S.O. alla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998

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articolo 1

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995;

Viste le linee direttrici per riavvicinare le condizioni di trasmissione dei risultati statistici dei programmi annuali di controllo degli Stati membri, approvate il 19 dicembre 1995 dal Comitato permanente dei prodotti alimentari della Commissione europea;

Al fine di aderire alla richiesta della Commissione europea relativa alle modalità di trasmissione dei predetti risultati statistici e di armonizzare le stesse con quelle già operanti in ambito nazionale;

Accertato che per tale adempimento è necessario modificare le appendici 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 sopra citato;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica del 14 luglio 1995, in base al quale il Ministro della sanità, con proprio decreto, può provvedere alla modifica delle Appendici 1, 2 e 3 del citato decreto;

Sentita la Commissione interregionale permanente di coordinamento per i problemi relativi al controllo ufficiale degli alimenti e bevande;

Decreta:

articolo 1

1. Le appendici 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995, contenente l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

 

APPENDICE 2

MODELLI DI RILEVAZIONE DATI DI SINTESI SUL CONTROLLO
UFFICIALE DEGLI ALIMENTI E BEVANDE

(prevista dall'art. 8, comma 1)

Mod. A

ANNO .........

MINISTERO DELLA SANITÀ

Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria
Rilevazione dei dati sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari
Attività ispettiva e tipologia delle infrazioni

 

Regione o provincia autonoma ....................................................................................................................

...................................................................................................................................................... (codice)

Nome del referente .........................................................Telefono ..............................................................

Tipo di struttura ........................................... Descrizione ...........................................................................

..................................................................................................................................................... (codice)

Numero di strutture esistenti nella regione o provincia autonoma ....................................................................

Numero di strutture che hanno fornito i dati. .................................................................................................

 

Produttori
primari
(cod. 01)

Produttori e
confezionatori
(cod. 02)

DISTRIBUZIONE

TRASPORTI

RISTORAZIONE

Produttori e
confezionatori
che vendono
prevalentemente
al dettaglio
(cod. 09)

ingrosso
(cod. 03)

dettaglio
(cod. 04)

soggetti a
vigilanza
(cod. 05)

soggetti ad
autorizzione
sanitaria
(cod 06)

pubblica
(cod. 07)

collettiva
(cod. 08)

Numero di unità . . . . . . . . .
Numero unità controllate (1) . . . . . . . . .
Numero di ispezioni (2) . . . . . . . . .
Numero di unità con inflazioni . . . . . . . . .
Totale campioni prelevati . . . . . . . . .
Campioni non regolamentari . . . . . . . . .
Numero infrazioni

a) igiene ge-nerale

. . . . . . . . .
b) Igiene (HACCP, formazione professionale) . . . . . . . . .
c) composizione . . . . . . . . .
d) contaminazione (diversa da quella microbiologica) . . . . . . . . .
e) etichettatura e presentazione . . . . . . . . .
f) altro . . . . . . . . .
PROVVEDIMENTI

a) amministrativi

. . . . . . . . .
b) notizia di reato . . . . . . . . .
1) L'unità controllata deve essere conteggiata una sola volta nell'anno.

2) Se l'unica operazione effettuata è il prelievo di campioni l'ispezione non va conteggiata.

Il modello deve essere restituito alla regione o provincia autonoma entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Il modello deve essere inviato dalle regioni o P.A. al Ministero della Sanità entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

 

Mod. A

ANNO .........

MINISTERO DELLA SANITÀ

Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria
rilevazione dei dati sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari

ANALISI DEI CAMPIONI

 

Regione o provincia autonoma ....................................................................................................................

...................................................................................................................................................... (codice)

Nome del referente .........................................................Telefono ..............................................................

Tipo di struttura ........................................... Descrizione ...........................................................................

..................................................................................................................................................... (codice)

Numero di strutture esistenti nella regione o provincia autonoma ....................................................................

Numero di strutture che hanno fornito i dati. .................................................................................................

 

CODICI

CLASSI
ALIMENTI

CAMPIONI
ANALIZZATI

CONTAMINAZIONI

composizione

Etichettatura e presentazione

Altro

TOTALE infrazioni

MICROBIOLOGICHE

CHIMICHE E DIVERSE

Totale

Irregolari

Salmonella

Listeria Mon.

Altre

Micotossine

Metalli pesanti

Altre

1. PRODOTTI LATTIERI CASEARI
04 01 Latte e crema di latte, freschi o conservati                        
04 01 02 Latte pastorizzato                        
04 01 03 Latte UHT                        
04 01 04 Latte sterilizzato                        
04 01 05 Panna                        
04 02 Latte e crema di latte, concentrati                        
04 03 Latte e crema coagulati, yogurt                        
04 04 Siero di latte                        
04 05 Burro                        
04 07 Formaggi, latticini                        
  TOTALE                        
2. UOVA E OVOPRODOTTI
04 08 Uova di volatili in guscio                        
04 09 sgusciate, tuorli                        
                           
  TOTALE                        
3. CARNE, PRODOTTI A BASE DI CARNE, CACCIAGIONE E POLLAME
02 01 Carni e frattaglie (bovine, suine, ovine, caprine, equine)                        
02 02 Volatili da cortile e loro frattaglie                        
02 04 Altre carni                        
16 01 (*) Carni lavorate o co-munque preparate                        
  TOTALE                        
4. PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI
03 01 Selaci                        
03 02 Teleostei                        
03 03 Filetti e trance di pesce                        
03 05 Molluschi gasteropodi                        
03 06 Molluschi bivalvi                        
03 08 Molluschi cefalopodi                        
03 09 Echinodermi                        
03 10 Crostacei                        
16 04 Preparazioni e conserve di pesce                        
16 05 Preparazioni e conserve di crostacei e molluschi                        
  TOTALE                        
5. GRASSI ED OLI
02 05 Lardo                        
15 01 Grassi alimentari animali                        
15 04 Grassi ed oli di pesce e mammiferi marini                        
15 07 (**) Oli vegetali fluidi o concreti, greggi                        
15 07 01 001 Olio di oliva                        
15 07 03 001 Olio di oliva extravergine                        
15 12 Oli e grassi idrogenati                        
15 13 Margarina, imitazione dello strutto                        
  TOTALE                        
6. ZUPPE, BRODI, SALSE
16 03 Estratti di carne e di pesce                        
20 01 Prep. di ortaggi con aceto                        
20 02 Preparazione di ortaggi senza aceto                        
21 03 Perp. per salse e salse                        
22 10 Aceti commestibili e succedanei                        
  TOTALE                        
7. CEREALI E PRODOTTI DELLA PANETTERIA
10 00 Cereali                        
11 00 della macinazione                        
19 07 Pane, altri prodotti della panetteria                        
19 08 Prodotti di pasticceria e biscotti                        
19 03 01 Paste alimentari secche                        
19 03 02 Paste alimentari all’uovo                        
19 03 03 Paste alimentari speciali                        
  TOTALE                        
8. FRUTTA E VERDURE
07 00 Legumi, ortaggi, radici, tuberi                        
08 00 Frutta                        
  TOTALE                        
9. ERBE, SPEZIE, CAFFE’, TE’
09 00 Spezie, caffè, tè ed erbe infusionali aromatiche                        
25 00 Sale da cucina                        
  TOTALE                        
10. BEVANDE NON ALCOLICHE
20 07 Succhi e nettari di frutta                        
22 02 Altre bevande non alcoliche                        
  TOTALE                        
11. VINO
22 04 Mosti                        
22 05 Vini di uve fresche                        
  TOTALE                        
12.BEVANDE ALCOLICHE ESCLUSO IL VINO
22 03 Birra                        
22 06 Vermut e vini aromatizzati                        
22 07 Sidro, sidro di pere, idromele                        
22 08 Alcol etilico                        
22 09 Acquaviti, liquori di altre bevande alcoliche                        
  TOTALE                        
13. GELATI E DESSERT
21 05 Gelati e dessert                        
14. CACAO E PREPARAZIONI A BASE DI CACAO
18 00 Cacaoe preparazioni a base di cacao                        
15. DOLCIUMI
17 00 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri                        
04 10 Miele                        
  TOTALE                        
16. FRUTTA SECCA A GUSCIO RIGIDO, SPUNTINI
08 06 Frutta secca a guscio rigido, spuntini a base di frutta secca.                        
  TOTALE                        
17. PIATTI PREPARATI
21 06 Preparazioni gastronomiche                        
18. PRODOTTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE
32 00

33 00

Prodotti destinati ad una alimentazione particolare (prodotti dietetici, almienti prima infanzia)                        
  TOTALE                        
19. ADDITIVI
29 00 Additivi                        
31 00 Coloranti                        
20. MATERIALI DESTINATI AD ENTRARE IN CONTATTO CON GLI ALIMENTI
34 00 Materiali a contatto con gli alimenti                        
21. ALTRI ALIMENTI
04 11 Prodotti commestibili animali, non nominati altrove                        
21 07 Altre preparazioni alimentari, non nominate altrove                        
(*) Sono compresi nella classe gli altri prodotti di origine animale (trippe, ciccioli ecc.).

(**) Si intende il totale della classe, comprensivo dei valori riferiti alle sottoclassi 15 07 01 001 e 15 07 03 001.

 

Il modello deve essere restituito alla regione o provincia autonoma entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Il modello deve essere inviato dalle regioni o P.A. al Ministero della sanità entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

 

Linee guida per la trasmissione dei risultati statistici dei programmi annuali relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (direttiva 89/397/CEE recepita con il D.L.VO 123//93).

1. Considerazioni generali

L'art. 14 della direttiva 89/397/CEE stabilisce una procedura generale in base alla quale gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione europea i risultati statistici relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Al fine di raccogliere da ogni Stato membro informazioni confrontabili per ciascuna categoria di prodotti alimentari oggetto della trasmissione dei dati, la Commissione ha diramato due modelli di rilevazione che sono stati approvati dal Comitato permanente dei prodotti alimentari il 19 dicembre 1995.

I modelli attualmente in uso per la rilevazione nazionale sono stati perciò modificati per aderire alle richieste della Commissione, senza tuttavia trascurare le specifiche esigenze di programmazione nazionale e regionale che hanno determinato il mantenimento di categorie statistiche più dettagliate.

IL MODELLO A – ATTIVITÀ ISPETTIVA E TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI – ED IL MODELLO B – ANALISI DEI CAMPIONI – i nuovi modelli della rilevazione, sono stati esaminati nell'ambito della Commissione interregionale permanente di coordinamento per i problemi relativi al controllo ufficiale degli alimenti e bevande ed approvati nella seduta del 17 dicembre 1997.

2. Rilevazione dei dati

La rilevazione con i nuovi modelli ha inizio con i dati relativi al 1998. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di rilevazione (a partire perciò dal 31 maggio 1999), le regioni e le province autonome provvedono ad inoltrare i modelli al Ministero della sanità che poi invierà il riepilogo nazionale alla Commissione europea.

Le regioni e le province autonome, comunque, possono utilizzare gli stessi modellli per la raccolta dei dati in ambito locale, restando inteso che è loro compito raccogliere i dati provenienti dalle strutture territoriali e fornirne la sintesi al Ministero della sanità.

Per quanto riguarda il MODELLO A – ATTIVITÀ ISPETTIVA E TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI – si chiede alle regioni ed alle province autonome di fornire la sintesi dei dati provenienti dai Servizi veterinari separatamente dalla sintesi dei dati provenienti dai Servizi di igiene pubblica (o dalle strutture ad essi subentrate).

Per ogni regione o provincia autonoma, pertanto, sono attesi due modelli A.

3. Tipologia dei dati che fanno parte della rilevazione

L'art. 14 della direttiva 89/397/CEE fornisce indicazioni di tipo generale sulla trasmissione dei dati relativi ai risultati dei controlli ufficiali. Esistono tuttavia disposizioni più specifiche della Unione europea relative a flussi informativi di controllo dei prodotti alimentari effettuati da alcuni servizi ufficiali.

Al fine di evitare duplicazioni nella trasmissione dei dati, in relazione a tali flussi informativi già avviati, ALCUNI CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI ALIMENTARI NON FANNO PARTE DELLA PRESENTE RILEVAZIONE.

Non sono oggetto di trasmissione:

A) i risultati dei programmi annuali dei controlli già trasmessi alla Commissione in ordine alla seguente legislazione comunitaria specifica:

a1 – direttiva 86/469/CEE del 16 settembre 1986, recepita con il D.L.vo 118/92, relativa alla RICERCA DEI RESIDUI NEGLI ANIMALI E NELLE CARNI FRESCHE. La successiva direttiva 96/23/CE del 29 aprile 1996, in corso di recepimento, ha tuttavia dettato nuove misure concernenti il controlo di talune sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ed ha abrogato, fra l'altro, la direttiva 86/358/CEE;

a2 – direttiva 86/362/CEE del 24 luglio 1986, recepita con l'Ordinanza Ministeriale del 18 luglio 1990, che fissa le QUANTITÀ MASSIME DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI NEI CEREALI (l'art. 7 della direttiva prevede un rapporto annuale sui controlli effettuati in questo settore da parte degli Stati membri);

a3 – direttiva 86/363/CEE del 24 luglio 1986, recepita con l'Ordinanza Ministeriale del 18 luglio 1990, che fissa le QUANTITÀ MASSIME DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI NEI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE (l'art. 7 della direttiva prevede un rapporto annuale alla Commissione sui risultati dei controlli effettuati);

a4 – direttiva 90/642/CEE del 27 novembre 1990, recepita con il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1992, che fissa le PERCENTUALI MASSIME DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI IN ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE COMPRESI GLI ORTOFRUTTICOLI (l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva prevede l'invio di una relazione annuale sui risultati dei programmi nazionali per il controllo delle percentuali massime di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale);

a5 – i dati specifici previsti nel quadro di altre direttive.

Va ricordato che la trasmissione dei dati prevista dalla direttiva 92/117/CEE del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale, ha un campo di applicazione diverso da quello dell'articolo 14 della direttiva 89/397/CEE. I dati da trasmettere annualmente in applicazione della direttiva 92/117/CEE riguardano le conclusioni sull'evoluzione delle epizoozie in funzione dei dati epidemiologici ed alcuni risultati dei controlli ufficiali e degli accertamenti effettuati dalle imprese, mentre la direttiva 89/397/CEE concerne la trasmissione dei risultati complessivi dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari stabiliti su base annuale.

Inoltre, non sono oggetto della trasmissione:

B) i risultati dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari che sono coperti da una normativa specifica (controlli ufficiali veterinari e sugli standard di qualità degli ortofrutticoli non trasformati).

b1 – Controlli veterinari.

I dati relativi ai risultati dei seguenti controlli non devono essere trasmessi:

– i controlli veterinari effettuati nel quadro della direttiva 89/662/CEE dell'11 dicembre 1989, recepita con il D.Lvo 28/93, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

– i controlli veterinari all'importazione di cui alla direttiva 90/675/CEE, recepita con il D.Lvo 93/93, che sono oggetto di una trasmissione alla Commissione (DG VI) le cui modalità sono state specificate nella decisione 94/360/CEE.

Le disposizioni precedenti trovano completa applicazione per la compilazione del Modello A – Attività ispettiva e tipologia delle infrazioni – del formulario statistico comunitario che riguarda le unità operative sottoposte a controllo (stabilimenti e trasporti).

Per quanto concerne il Modello B – Analisi dei campioni – si chiede di provvedere alle stesse esclusioni. Tuttavia, se non è possibile differenziare i risultati dei controlli effettuati nel quadro dei controlli veterinari previsti dalla direttiva 89/662/CEE, ciò dovrà essere menzionato nella trasmissione dei risultati statistici raccolti ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 89/397/CEE.

b2 - Controlli sugli ortofrutticoli non trasformati.

Il regolamento 2251/92 della Commissione del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi, prevede lo scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione amministrativa tra i servizi di controllo degli Stati membri; in particolare secondo l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, lo Stato membro che rileva lotti non conformi alla normativa provenienti da un altro Stato membro è tenuto ad informare gli altri Stati membri; analoga informazione riguardante i prodotti di importazione deve essere fornita agli altri Stati membri ed alla Commissione.

Tenuto conto delle informazioni già trasmesse nel quadro della direttiva antiparassitari, LA TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI NON TRASFORMATI PREVISTA DALLA PRESENTE RILEVAZIONE DEVE RIGUARDARE I RISULTATI DEL CONTROLLO UFFICIALE SULLA SICUREZZA IGIENICA E MICROBIOLOGICA ED I CONTAMINANTI DIVERSI DAGLI ANTIPARASSITARI, cioè quelli che non sono stati già trasmessi alla DG VI.

4. Modalità di compilazione dei modelli A e B

Nella prima parte i modelli contengono dati che consentono di identificare la regione o la provincia autonoma, la struttura che rileva i dati ed il referente regionale (o locale, a seconda di chi utilizza il modello).

Le regioni e le province autonome devono indicare il numero delle strutture esistenti nel territorio ed il numero di quelle che hanno inviato i dati; queste informazioni consentono di valutare, il grado di copertura della rilevazione.

I codici delle regioni e delle province autonome sono riportati in tab. A; quelli degli I.Z.S. in tab. B; quelli del P.M.P. in tab. C; quelli delle aziende U.S.L. – servizi di igiene pubblica o veterinari – in tab. D.

5. Modello A – Attività ispettiva e tipologia delle infrazioni

Il Modello A ha l'obiettivo di raccogliere le informazioni relative alle infrazioni riscontrate nel corso del sopralluogo ispettivo.

Tipo di struttura: indicare SIP per i Servizi di igiene pubblica ed SV per i Servizi veterinari o per le strutture ad essi subentrate. Si rammenta che i dati di sintesi devono essere omogenei, cioè devono essere ottenuti sommando separatamente i dati contenuti nei modelli provenienti dai Servizi di igiene pubblica e dai Servizi veterinari. Sono pertanto attesi due modelli A (SIP ed SV).

Produttori Primari (cod. 01): comprende gli stabilimenti allo stadio della produzione primaria che producono prodotti alimentari non trasformati e destinati al consumo umano. Si tratta essenzialmente di aziende agricole che svolgono soltanto attività di produzione primaria, come i produttori di ortofrutticoli, gli avicoltori, i viticoltori, gli apicoltori, i produttori di cereali sottoposti a controllo e non esclusi in applicazione del punto b2. Per quanto riguarda le attività agricole, il numero dei produttori primari potrà essere indicato in una sola volta dalla regione o provincia autonoma desumendo il dato del censimento generale dell'agricoltura.

Rientrano le seguenti attività economiche codificate dall'Istat come segue:

01.11 aziende di coltivazione di cereali e di altri seminativi

01.12 aziende di coltivazione ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai

01.13 aziende di coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie

01.21 aziende di allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo

01.22 aziende di allevamento di ovini, caprini, equini

01.23 aziende di allevamento di suini

01.24 aziende di allevamento di pollame e altri volatili

01.25 aziende di allevamento di altri animali (conigli, animali da pelliccia, apicoltura, ecc.)

05.01 pesca (in acque marine e lagunari, in acque dolci)

05.02 piscicoltura

15.11.1 produzione di carne, non di volatili, refrigerata in carcasse (macellazione)

15.12.1 produzione di carne di volatili e di conigli (macellazione).

Produttori e confezionatori (cod. 02): tutti gli stabilimenti aventi un'attività di produzione (incluso il sezionamento), di trasformazione e/o un'attività di confezionamento e che non vendono al dettaglio devono essere inclusi in questa categoria. Le attività di produzione o di trasformazione possono includere l'importazione di prodotti alimentari destinati ad essere trasformati e l'attività di esportazione dei prodotti trasformati.

Rientrano le seguenti attività economiche codificate dall'Istat come:

15.11.1 produzione di carne fresca, non di volatili, refrigerata in tagli

15.11.2. conservazione di carne, non di volatili e conigli, mediante congelamento e surgelazione

15.12.1 preparazione di carne di volatili e di conigli; produzione di carne di volatili e di conigli fresca

15.12.2 conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione

15.13 produzione di prodotti a base di carne

15.20 lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

15.42 fabbricazione di oli e grassi raffinati (vegetali e animali)

15.43 produzione di margarina e di grassi commestibili simili

15.51 trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte (esclusa la produzione di latte crudo)

15.52 fabbricazione di gelati

15.61 lavorazione delle granaglie

15.62 fabbricazione di prodotti amidacei

15.81 fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.82 fabbricazione di fette biscottate e di biscotti, fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

15.83 fabbricazione di zucchero

15.84 fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

15.85 fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.86 lavorazione del tè e del caffè

15.87 fabbricazione di condimenti e spezie

15.88 fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

15.89 fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a.

15.91 fabbricazione di bevande alcoliche distillate

15.92 fabbricazione di alcool etilico di fermentazione

15.93 fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria)

15.94 produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

15.95 produzione di altre bevande non fermentate

15.96 fabbricazione di birra

15.97 fabbricazione di malto

15.98 produzione di acque minerali e di bibite analcoliche

15.99 fabbricazione di altre bevande analcoliche

Distribuzione all'ingrosso (cod. 03): questa categoria include le attività di distribuzione prima dello stadio della vendita al dettaglio; in particolare, l'importazione, la vendita all'ingrosso, lo stoccaggio all'ingrosso ed i grossisti "plurifunzioni", cioè quelli che possono distribuire prodotti alimentari ai dettaglianti, ai ristoranti o ai consumatori.

Nella categoria vanno inclusi gli stabilimenti che sono soggetti ad autorizzazione sanitaria e che, comunque, non producono o trasformano prodotti alimentari. Non vanno inclusi gli stabilimenti che provvedono alla distribuzione di materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti.

Rientrano le seguenti attività economiche codificate dall'Istat come:

51.17 intermerdiari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.18 intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.

51.18 intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

51.21 commercio all'ingrosso di cereali, sementi

51.31 commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi

51.32 commercio all'ingrosso di carne e prodotti di salumeria

51.33 commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

51.34 commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e altre bevande

51.36 commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi

51.37 commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

51.38 commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.39 commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi.

Distribuzione al dettaglio (cod. 04): comprende tutti i tipi di commercio al dettaglio con un'attività di commercializzazione dei prodotti alimentari per la vendita al consumatore finale; in particolare, i supermercati, i distributori automatici, la vendita per corrispondenza, i banchi dei mercati coperti o all'aperto (è escluso il commercio di preparati da asporto). In questa categoria, comunque, non è compreso chi produce o trasforma prodotti alimentari.

Rientrano le seguenti attività economiche codificate dell'Istat come:

52.11 commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande

52.12 commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari

52.21 commercio al dettaglio di frutta e verdura

52.22 commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne

52.23 commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

52.24 commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi

52.25 commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)

52.27 commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati

52.61 commercio al dettaglio per corrispondenza

52.62 commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso

52.63 commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi

Trasporti: in questa categoria viene effettuata la distinzione fra i mezzi ed i contenitori che sono sottoposti solo a vigilanza (cod. 05) ed i mezzi ed i contenitori che sono soggetti ad autorizzazione sanitaria (cod. 06).

Ristorazione pubblica (cod. 07): comprende tutte le forme di ristorazione che si svolgono in pubblici esercizi e che sono rivolte ad un consumatore finale indifferenziato; ad esempio, (anche se collocati su mezzi di locomozione), i ristoranti, le rosticcerie, le bottiglierie, i bar; inoltre, i centri di vacanze e le case per vacanze, gli esercizi che forniscono piatti preparati da asporto, ecc.

Rientrano le seguenti attività economiche codificate dall'Istat come:

55.11 alberghi e motel con ristorante

52.21 ostelli della gioventù e rifugi di montagna

55.22 campeggi ed aree attrezzate per roulottes

55.23.1 villaggi turistici

55.23.5 agriturismo

55.23.6 altri esercizi alberghieri complementari

55.30.1 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina

55.30.2 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione

55.30.3 gestione di vagoni ristorante

55.30.4 servizi di ristorazione in self-service

55.30.5 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo

55.40 bar

55.52 fornitura di pasti preparati (banchetti)

Ristorazione: collettiva-assistenziale (cod. 08): comprende le altre forme di ristorazione (residuali rispetto alla voce precedente) che sono rivolte ad un consumatore finale identificabile; ad esempio, le mense aziendali (anche quelle di enti pubblici), scolastiche, di comunità (ospedali, case di cura e di riposo, carceri, collegi, colonie).

Rientrano le seguenti attività economiche codificate dall'Istat come:

55.23.2 colonie, case per ferie e case di riposo

55.51 mense

55.52 fornitura di pasti preparati (alle compagnie aeree, ospedali)

85.11 servizi ospedalieri

Produttori e confezionatori che vendono prevalentemente al dettaglio (cod. 09): comprende macellai, pannettieri, pasticcieri, gelatai, e tutte quelle attività nelle quali il prodotto viene trasformato e prevalentemente venduto al consumatore finale dallo stesso produttore. È anche inclusa l'attività di produzione e/o trasformazione in fattoria per la vendita diretta al consumatore finale.

Numero di unità: si riferisce al numero delle unità operative che sono soggette al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (produzione, commercializzazione, trasporto, servizi). Può essere interessata qualsiasi unità operativa che svolge un attività nel settore alimentare, indipendentemente dalla sua forma giuridica (società commerciale, persona fisica, cooperativa, associazione senza fini di lucro, società, filiale).

Se diverse imprese del settore alimentare operano nello stesso luogo (stazione, aeroporto, centro commerciale), ciascuna impresa viene conteggiata come uno stabilimento a parte.

Alcune imprese del settore alimentare possono rientrare in più di una categoria. Conviene in tal caso elencarle una sola volta nella categoria corrispondente all'Attività Principale. Ad esempio, un supermercato che svolga anche un'attività di panetteria, deve essere elencato una sola volta nella categoria "distribuzione" e non nella categoria "produttori". Tuttavia, nel caso in cui l'attività "panetteria" e l'attività "supermercato" abbiano responsabili legali diversi (ad es. proprietari diversi), devono essere registrati due stabilimenti, ciascuno nella sua categoria.

Numeri di unità controllate: comprende il numero delle unità operative (stabilimenti o mezzi di trasporto) che durante l'anno sono state ispezionate. Ciascuna unità deve essere conteggiata soltanto una volta nel corso dell'anno, anche se viene ispezionata più volte.

Numero delle ispezioni: include l'insieme delle ispezioni effettuate dai servizi di controllo ufficiale nelle unità operative. Un'ispezione si definisce come una visita che comprende una o più operazioni di controllo ufficiale (ispezione, prelievo di campioni, controllo dell'igiene del personale, esame del materiale documentale, esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati); un'ispezione ha l'obiettivo di verificare la conformità dei prodotti alimentari e dei loro componenti alle disposizioni sanitarie ed alle norme che hanno lo scopo di garantire la corretta commercializzazione dei prodotti o di proteggere l'interesse dei consumatori.

Tuttavia, un'ispezione durante la quale l'unica operazione di controllo effettuata consiste nel prelievo di campioni non deve essere considerata come un'ispezione in uno stabilimento.

L'ispezione effettuata in uno stabilimento deve essere conteggiata una sola volta anche se essa copre diverse attività dello stabilimento (come la vendita al dettaglio, le attività di fabbricazione o di preparazione che sono praticate nei supermercati) e concerne diversi punti di controllo (controllo degli ingredienti, dei processi di fabbricazione e del prodotto finale). Deve essere conteggiata una sola volta anche l'ispezione che dura più giorni; inoltre, le ispezioni successive alla prima non vanno conteggiate quando sono effettuate nello stesso stabilimento per la verifica di prescrizioni precedentemente impartite.

Numero di unità con infrazioni: indicare il numero delle unità operative nelle quali sono state contestate infrazioni nel corso dell'attività di controllo (non il numero delle infrazioni rilevate nel corso dell'ispezione).

La nozione di infrazione include tutti gli atti formali che costituiscono il seguito ad una constatazione di non conformità da parte dei servizi di controllo, come l'invio o la consegna di una richiesta di mettersi in regola entro un certo termine, il blocco, il ritiro, il sequestro o la distruzione di un prodotto alimentare, la revoca di una autorizzazione, la chiusura totale o parziale di un'impresa, la redazione di un verbale o di un rapporto destinato all'autorità giudiziaria.

Totale campioni prelevati: indicare il numero dei campioni prelevati che sono oggetto di controllo ufficiale.

Campioni non regolamentari: si intendono quelli nei quali sia stata riscontrata una o più non conformità alle disposizioni di legge vigenti; il campione per il quale si riscontrano più parametri non regolari deve essere conteggiato una sola volta. Nel caso di analisi di revisione conclusa, riferirsi all'esito di quest'ultima per stabilire se il campione è regolare.

Numero di infrazioni: in questa categoria il numero complessivo di infrazioni, rilevate nel corso delle ispezioni e senza prelievo di campioni, è suddiviso nelle diverse tipologie. Dato che una unità operativa può avere più di un tipo di infrazione e che lo stesso tipo di infrazione può essere rilevato nel corso di ispezioni successive, va indicato il numero complessivo di ogni tipo di infrazione.

• Igiene generale: strutture (locali, attrezzature, ecc.), igiene del personale ai sensi dell'allegato del D.Lvo 155/97, prevenzione delle contaminazioni.

• Igiene (HACCP, formazione del personale): analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, formazione del personale. Si tratta essenzialmente delle infrazioni di cui al D.Lvo 155/97 sull'igiene dei prodotti alimentari.

• Composizione: controllo delle condizioni di utilizzazione degli additivi, adulterazioni (aggiunta di acqua, di sostanze chimiche vietate).

• Contaminazione (diversa da quella microbiologica): si riferisce alle contaminazioni immediatamente evidenti riscontrate nelle materie prime, nei semilavorati e nei prodotti finiti; gli ammuffimenti rientrano comunque in questa categoria.

• Etichettatura e presentazione: controllo dell'etichettatura (comprese le denominazioni e le date di conservazione) e delle affermazioni in etichetta relative agli ingredienti effettivamente utilizzati, la verifica visiva delle etichete e delle confezioni.

Altro: rientrano in questa voce anche le infrazioni per i libretti sanitari e per le autorizzazioni sanitarie.

Provvedimenti (amministrativi e notizie di reato): i dati consentono di valutare gli esiti delle infrazioni riscontrate: rientrano fra i provvedimenti amministrativi anche quelli che riguardano le prescrizioni, la sospensione temporanea o la revoca delle autorizzazioni, ecc.

6. Modello B – Analisi dei campioni

Il Modello B ha l'obiettivo di raccogliere le informazioni relative alle infrazioni riscontrate a seguito di controlli analitici sui campioni.

La parte introduttiva del modello B riporta gli stessi dati del modello A al quale si può fare riferimento per la compilazione. Nel "tipo di struttura" indicare IZS e PMP per i dati provenienti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali o dai Presidi multizonali di prevenzione (o strutture ad essi subentrate).

Le classi di alimenti sono state raggruppate nelle categorie alimentari che sono state proposte dalla Commissione europea.

Campioni analizzati

Definizione di campione: si tratta di campione ufficiale prelevato nel quadro delle procedure ufficiali di controllo. Anche se il campione ufficiale comprende diverse aliquote (ad esempio per le analisi di revisione), solo l'aliquota analizzata ufficialmente deve essere contabilizzata nella colonna "Campioni analizzati (totali").

Vanno esclusi dal numero totale di campioni analizzati quelli per i quali non sono ancora disponibili i risultati delle analisi (questi campioni potranno essere inclusi nella rilevazione dell'anno successivo).

Campioni analizzati (irregolari): si intendono quelli nei quali sia stata riscontrata una o più non conformità alle disposizioni di legge vigenti; il campione per il quale si riscontrano più parametri non regolari deve essere conteggiato una sola volta. Nel caso di analisi di revisione conclusa, riferirsi all'esito di quest'ultima per stabilire se il cam-pione è regolare.

Si richiama l'attenzione sul fatto che un medesimo campione può essere non conforme per più di un motivo; ogni accertamento di non conformità deve essere comunque conteggiato nella colonna pertinente (contaminazione microbiologica, chimica, contaminazioni diverse, composizione, etichettatura e presentazione, altro); nella colonna "Totale infrazioni" compare pertanto la somma di tutte le infrazioni accertate.

Contaminazioni (microbiologiche): viene effettuata una disaggregazione per avere un migliore dettaglio statistico.

Contaminazioni (chimiche e diverse): in questa categoria, che è residuale rispetto alla precedente, si sono evidenziate le contaminazioni per micotossine e per metalli pesanti. Alla voce "Altre" includere anche le sostanze indesiderabili (frantumi di vetro, legno, acciaio, insetti, ecc.).

Composizione: infrazioni che hanno determinato il giudizio di non conformità per la presenza di sostanze non consentite o per la presenza di sostanze in quantità non consentita (additivi vietati, adulterazioni).

Etichettatura e presentazione: non conformità nell'etichettatura o nella presentazione (utilizzazione di una denominazione non conforme alle norme comunitarie sulla composizione, affermazioni ingannevoli o false sulla presenza o sulla quantità di un componente, ecc.).

Classi di alimenti (vengono trattate solo le categorie che possono porre problemi di interpretazione).

1. Prodotti lattiero-caseari: nella categoria non vanno inclusi i gelati ed i dessert che sono indicati in una categoria specifica.

2. Uova e ovoprodotti: in questa categoria rientrano solo gli alimenti indicati; i prodotti trasformati contenenti uova, come i dessert e le salse, non devono essere inclusi in questa categoria ma alle voci corrispondenti.

5. Grassi ed oli: tutti i grassi e gli oli ad eccezione dei grassi del latte che sono già inclusi nella categoria prodotti lattiero-caseari.

6. Zuppe, brodi, salse: oltre agli alimenti indicati, includere la mostarda, la maionese e l'aceto.

7. Cereali e prodotti di panetteria: comprende cornetti, brioches ed in generale i prodotti della panificazione e da forno.

8. Frutta e verdura: comprende anche i funghi e le bacche.

9. Erbe e spezie: includere in questa categoria anche il sale e i succedanei del sale, nonché i condimenti come le preparazioni aromatiche.

15. Dolciumi: comprende anche lo zucchero e il miele.

17. Piatti preparati: indipendentemente dal tipo di alimento presente, comprende i piatti preparati freschi o surgelati e i panini farciti.

 

Tab. A - Regioni

CODICE DENOMINAZIONE
R 010 000 0 PIEMONTE
R 020 000 0 VALLE D'AOSTA
R 030 000 0 LOMBARDIA
R 041 000 0 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
R 042 000 0 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
R 050 000 0 VENETO
R 060 000 0 FRIULI VENEZIA-GIULIA
R 070 000 0 LIGURIA
R 080 000 0 EMILIA ROMAGNA
R 090 000 0 TOSCANA
R 100 000 0 UMBRIA
R 110 000 0 MARCHE
R 120 000 0 LAZIO
R 130 000 0 ABRUZZO
R 140 000 0 MOLISE
R 150 000 0 CAMPANIA
R 160 000 0 PUGLIA
R 170 000 0 BASILICATA
R 180 000 0 CALABRIA
R 190 000 0 SICILIA
R 200 000 0 SARDEGNA

 

Tab. B – Istituti zooprofilattici sperimentali

CODICE DENOMINAZIONE
I 010 000 0 TORINO
I 020 000 0 BRESCIA
I 030 000 0 PADOVA
I 050 000 0 ROMA
I 060 000 0 PERUGIA
I 070 000 0 TERAMO
I 080 000 0 FOGGIA
I 090 000 0 PORTICI
I 100 000 0 PALERMO
I 200 000 0 SASSARI

 

Tab. C – Presidi multizonali di prevenzione

PIEMONTE

CODICE DENOMINAZIONE
P 010 120 0 ALESSANDRIA
P 010 119 0 ASTI
P 010 105 0 GRUGLIASCO (TO)
P 010 109 0 IVREA (TO)
P 010 113 0 NOVARA
P 010 101 0 TORINO
P 010 111 0 VERCELLI
P 010 115 0 CUNEO

 

VALLE D'AOSTA

CODICE DENOMINAZIONE
P 020 101 0 AOSTA

 

LOMBARDIA

CODICE DENOMINAZIONE
P 030 201 0 VARESE
P 030 205 0 COMO
P 030 207 0 LECCO
P 030 209 0 SONDRIO
P 030 212 0 BERGAMO
P 030 218 0 BRESCIA
P 030 221 0 MANTOVA
P 030 223 0 CREMONA
P 030 234 0 PARABIAGO (MI)
P 030 242 0 PAVIA
P 030 238 0 MILANO

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

CODICE DENOMINAZIONE
P 041 101 0 BOLZANO

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CODICE DENOMINAZIONE
P 042 101 0 TRENTO

 

VENETO

CODICE DENOMINAZIONE
P 050 112 0 VENEZIA
P 050 120 0 VERONA
P 050 106 0 VICENZA
P 050 101 0 BELLUNO
P 050 109 0 TREVISO
P 050 116 0 PADOVA
P 050 118 0 ROVIGO

 

FRIULI VENEZIA-GIULIA

CODICE DENOMINAZIONE
P 060 106 0 PORDENONE
P 060 101 0 TRIESTE
P 060 104 0 UDINE
P 060 102 0 GORIZIA

 

LIGURIA

CODICE DENOMINAZIONE
P 070 103 0 GENOVA
P 070 101 0 IMPERIA
P 070 102 0 SAVONA
P 070 105 0 LA SPEZIA

 

EMILIA ROMAGNA

CODICE DENOMINAZIONE
P 080 111 0 FORLI
P 080 101 0 PIACENZA
P 080 102 0 PARMA
P 080 103 0 REGGIO EMILIA
P 080 104 0 MODENA
P 080 108 0 BOLOGNA
P 080 109 0 FERRARA
P 080 110 0 RAVENNA
P 080 113 0 RIMINI

 

TOSCANA

CODICE DENOMINAZIONE
P 090 110 0 FIRENZE
P 090 105 0 PISA
P 090 103 0 PISTOIA
P 090 101 0 MASSA CARRARA
P 090 102 0 LUCCA
P 090 106 0 LIVORNO
P 090 108 0 AREZZO
P 090 033 0 PIOMBINO (LI)
P 090 109 0 GROSSETO
P 090 107 0 SIENA
P 090 104 0 PRATO

 

UMBRIA

CODICE DENOMINAZIONE
P 100 102 0 PERUGIA
P 100 105 0 TERNI

 

MARCHE

CODICE DENOMINAZIONE
P 110 113 0 ASCOLI PICENO
P 110 109 0 MACERATA
P 110 101 0 PESARO
P 110 107 0 ANCONA

 

LAZIO

CODICE DENOMINAZIONE
P 120 111 0 LATINA
P 120 109 0 VITERBO
P 120 110 0 RIETI
P 120 112 0 FROSINONE
P 120 102 0 ROMA B
P 120 101 0 ROMA A

 

ABRUZZO

CODICE DENOMINAZIONE
P 130 102 0 CHIETI
P 130 104 0 L'AQUILA
P 130 105 0 PESCARA
P 130 106 0 TERAMO

 

MOLISE

CODICE DENOMINAZIONE
P 140 103 0 CAMPOBASSO
P 140 102 0 ISERNIA

 

CAMPANIA

CODICE DENOMINAZIONE
P 150 112 0 SALERNO
P 150 102 0 AVELLINO
P 150 103 0 BENEVENTO
P 150 104 0 CASERTA
P 150 106 0 NAPOLI 2
P 150 040 0 NAPOLI 1

 

PUGLIA

CODICE DENOMINAZIONE
P 160 104 0 BARI
P 160 112 0 TARANTO
P 160 109 0 FOGGIA
P 160 106 0 BRINDISI
P 160 110 0 LECCE

 

BASILICATA

CODICE DENOMINAZIONE
P 170 104 0 MATERA
P 170 102 0 POTENZA

 

CALABRIA

CODICE DENOMINAZIONE
P 180 107 0 CATANZARO
P 180 104 0 COSENZA
P 180 111 0 REGGIO CALABRIA

 

SICILIA

CODICE DENOMINAZIONE
P 190 106 0 PALERMO
P 190 109 0 TRAPANI
P 190 101 0 AGRIGENTO
P 190 102 0 CALTANISSETTA
P 190 104 0 ENNA
P 190 107 0 RAGUSA
P 190 108 0 SIRACUSA
P 190 103 0 CATANIA
P 190 105 0 MESSINA

 

SARDEGNA

CODICE DENOMINAZIONE
P 200 108 0 CAGLIARI
P 200 101 0 SASSARI
P 200 103 0 NUORO
P 200 105 0 ORISTANO
P 200 107 0 PORTOSCUSO (CA)

 

Tab. D – USL – Servizi Igiene Pubblica / Servizi Veterinari

Per costruire il proprio codice aggiungere in fondo al codice della USL di appartenenza, rispettivamente:

– la lettera "G" per i Servizi Igiene Pubblica
– la lettera "V" per i Servizi Veterinari

PIEMONTE

CODICE DENOMINAZIONE
U0101010 USL TORINO I
U0101020 USL TORINO II
U0101030 USL TORINO III
U0101040 USL TORINO IV
U0101050 USL COLLEGNO
U0101060 USL CIRIE’
U0101070 USL CHIVASSO
U0101080 USL CHIERI
U0101090 USL IVREA
U0101100 USL PINEROLO
U0101110 USL VERCELLI
U0101120 USL BIELLA
U0101130 USL NOVARA
U0101140 USL OMEGNA
U0101150 USL CUNEO
U0101160 USL MONDOVI’
U0101170 USL SAVIGLIANO
U0101180 USL ALBA
U0101190 USL ASTI
U0101200 USL ALESSANDRIA
U0101210 USL CASALE MONFERRATO
U0101220 USL NOVI LIGURE

 

VALLE D'AOSTA

CODICE DENOMINAZIONE
U0201010 USL AOSTA

 

LOMBARDIA

CODICE DENOMINAZIONE
U0302010 USL VARESE
U0302020 USL GALLARATE
U0302030 USL BUSTO ARSIZIO
U0302040 USL SARONNO
U0302050 USL COMO
U0302060 USL CANTU'
U0302070 USL LECCO
U0302080 USL MERATE
U0302090 USL SONDRIO
U0302100 USL ALBINO
U0302110 USL PONTE S. PIETRO
U0302120 USL BERGAMO
U0302130 USL TREVIGLIO
U0302140 USL CHIARI
U0302150 USL BRENO
U0302160 USL GARDONE VAL TROMPIA
U0302170 USL SALO'
U0302180 USL BRESCIA
U0302190 USL LENO
U0302200 USL VIADANA
U0302210 USL MANTOVA
U0302220 USL OSTIGLIA
U0302230 USL CREMONA
U0302240 USL CREMA
U0302250 USL LODI
U0302260 USL MELEGNANO
U0302270 USL CERNUSCO
U0302280 USL VIMERCATE
U0302290 USL MONZA
U0302300 USL DESIO
U0302310 USL CINISELLO BALSAMO
U0302320 USL GARBAGNATE
U0302330 USL RHO
U0302340 USL LEGNANO
U0302350 USL MAGENTA
U0302360 USL MILANO 1
U0302370 USL MILANO 2
U0302380 USL MILANO 3
U0302390 USL MILANO 4
U0302400 USL MILANO 5
U0302410 USL MILANO 6
U0302420 USL PAVIA
U0302430 USL VIGEVANO
U0302440 USL VOGHERA

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

CODICE DENOMINAZIONE
U0411010 USL CENTRO SUD
U0411020 USL OVEST MERANO
U0411030 USL NORD BRESSANONE
U0411040 USL EST BRUNICO

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CODICE DENOMINAZIONE
U0421010 USL TRENTO

 

VENETO

CODICE DENOMINAZIONE
U0501010 USL BELLUNO
U0501020 USL FELTRE
U0501030 USL BASSANO DEL GRAPPA
U0501040 USL THIENE
U0501050 USL ARZIGNANO
U0501060 USL VICENZA
U0501070 USL PIEVE DI SOLIGO
U0501080 USL ASOLO
U0501090 USL TREVISO
U0501100 USL S. DONA’ DEL PIAVE
U0501110 USL VENEZIA
U0501120 USL MESTRE
U0501130 USL MIRANO
U0501140 USL CHIOGGIA
U0501150 USL CITTADELLA
U0501160 USL PADOVA
U0501170 USL ESTE
U0501180 USL ROVIGO
U0501190 USL ADRIA
U0501200 USL VERONA
U0501210 USL LEGNAGO
U0501220 USL BUSSOLENGO

 

FRIULI VENEZIA GIULIA

CODICE DENOMINAZIONE
U0601010 USL TRIESTINA
U0601020 USL ISONTINA
U0601030 USL ALTO FRIULI
U0601040 USL MEDIO FRIULI
U0601050 USL BASSA FRIULANA
U0601060 USL FRIULI OCCIDENTALE

 

LIGURIA

CODICE DENOMINAZIONE
U0701010 USL IMPERIESE
U0701020 USL SAVONESE
U0701030 USL GENOVESE
U0701040 USL CHIAVARESE
U0701050 USL SPEZZINO

 

EMILIA ROMAGNA

CODICE DENOMINAZIONE
U0801010 USL PIACENZA
U0801020 USL PARMA
U0801030 USL REGGIO EMILIA
U0801040 USL MODENA
U0801050 USL BOLOGNA SUD
U0801060 USL IMOLA
U0801070 USL BOLOGNA NORD
U0801080 USL BOLOGNA
U0801090 USL FERRARA
U0801100 USL RAVENNA
U0801110 USL FORLI’
U0801120 USL CESENA
U0801130 USL RIMINI

 

TOSCANA

CODICE DENOMINAZIONE
U0901010 USL MASSA CARRARA
U0901020 USL LUCCA
U0901030 USL PISTOIA
U0901040 USL PRATO
U0901050 USL PISA
U0901060 USL LIVORNO
U0901070 USL SIENA
U0901080 USL AREZZO
U0901090 USL GROSSETO
U0901100 USL FIRENZE
U0901110 USL EMPOLI
U0901120 USL VERSILIA

 

UMBRIA

CODICE DENOMINAZIONE
U1001010 USL CITTA' DI CASTELLO
U1001020 USL PERUGIA
U1001030 USL FOLIGNO
U1001040 USL ORVIETO
U1001050 USL TERNANA

 

MARCHE

CODICE DENOMINAZIONE
U1101010 USL PESARO
U1101020 USL FANO
U1101030 USL URBINO
U1101040 USL SENIGALLIA
U1101050 USL JESI
U1101060 USL FABRIANO
U1101070 USL ANCONA
U1101080 USL CIVITANOVA MARCHE ALTA
U1101090 USL MACERATA
U1101100 USL CAMERINO
U1101110 USL FERMO
U1101120 USL S. BENEDETTO DEL TRONTO
U1101130 USL ASCOLI PICENO

 

LAZIO

CODICE DENOMINAZIONE
U1201010 USL RM/A
U1201020 USL RM/B
U1201030 USL RM/C
U1201040 USL RM/D
U1201050 USL RM/E
U1201060 USL RM/F
U1201070 USL RM/G
U1201080 USL RM/H
U1201090 USL VITERBO
U1201100 USL RIETI
U1201110 USL LATINA
U1201120 USL FROSINONE

 

ABRUZZO

CODICE DENOMINAZIONE
U1301010 USL AVEZZANO/SULMONA
U1301020 USL CHIETI
U1301030 USL LANCIANO/VASTO
U1301040 USL L'AQUILA
U1301050 USL PESCARA
U1301060 USL TERAMO

 

MOLISE

CODICE DENOMINAZIONE
U1401010 USL ALTO MOLISE
U1401020 USL PENTRIA
U1401030 USL CENTRO MOLISE
U1401040 USL BASSO MOLISE

 

CAMPANIA

CODICE DENOMINAZIONE
U1501010 USL AVELLINO 1
U1501020 USL AVELLINO 2
U1501030 USL BENEVENTO 1
U1501040 USL CASERTA 1
U1501050 USL CASERTA 2
U1501060 USL NAPOLI 1
U1501070 USL NAPOLI 2
U1501080 USL NAPOLI 3
U1501090 USL NAPOLI 4
U1501100 USL NAPOLI 5
U1501110 USL SALERNO 1
U1501120 USL SALERNO 2
U1501130 USL SALERNO 3

 

PUGLIA

CODICE DENOMINAZIONE
U1601010 USL BA/1
U1601020 USL BA/2
U1601030 USL BA/3
U1601040 USL BA/4
U1601050 USL BA/5
U1601060 USL BR/1
U1601070 USL FG/1
U1601080 USL FG/2
U1601090 USL FG/3
U1601100 USL LE/1
U1601110 USL LE/2
U1601120 USL TA/1

 

BASILICATA

CODICE DENOMINAZIONE
U1701010 USL VENOSA
U1701020 USL POTENZA
U1701030 USL LAGONEGRO
U1701040 USL MATERA
U1701050 USL MONTALBANO JONICO

 

CALABRIA

CODICE DENOMINAZIONE
U1801010 USL PAOLA
U1801020 USL CASTROVILLARI
U1801030 USL ROSSANO
U1801040 USL COSENZA
U1801050 USL CROTONE
U1801060 USL LAMEZIA TERME
U1801070 USL CATANIA
U1801080 USL VIBO VALENTIA
U1801090 USL LOCRI
U1801100 USL PALMI
U1801110 USL REGGIO CALABRIA

 

SICILIA

CODICE DENOMINAZIONE
U1901010 USL AGRIGENTO
U1901020 USL CALTANISSETTA
U1901030 USL CATANIA
U1901040 USL ENNA
U1901050 USL MESSINA
U1901060 USL PALERMO
U1901070 USL RAGUSA
U1901080 USL SIRACUSA
U1901090 USL TRAPANI

 

SARDEGNA

CODICE DENOMINAZIONE
U2001010 USL SASSARI
U2001020 USL OLBIA
U2001030 USL NUORO
U2001040 USL LANUSEI
U2001050 USL ORISTANO
U2001060 USL GUSPINI
U2001070 USL IGLESIAS
U2001080 USL CAGLIARI

 

APPENDICE 3

NORME DI REGISTRAZIONE DATI

Descrizione del record per i modelli di rilevazione dati di sintesi
sul controllo ufficiale degli alimenti e bevande

(prevista dall'art. 8, comma 3)

 

NORME DI REGISTRAZIONE DATI - DESCRIZIONE DEL RECORD

MOD. A: MODELLO DI RILEVAZIONE PER DATI SULL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

ANALISI DEI CAMPIONI

PROGR.
CAMPO

POSIZIONE

LUNGH.
in bytes
CARATTERISTICHE DEL CAMPO DESCRIZIONE
DEL
CONTENUTO
AVVERTENZE
da a Formato
(*)
Allineam.
Riempim.
(**)
Valore di
vuoto
1 1 1 1 X LB obbligatorio Sigla del modello Valore fisso = A
2 2 5 4 N RZ obbligatorio Anno di riferimento  
3 6 8 3 N RZ obbligatorio Codice della Regione o P.A. Valore ammesso = codice ISTAT
4 9 16 8 X LB obbligatoria Codice struttura Valore ammesso = codice ISTAT
5 17 46 30 X LB blank Nome del referente regionale o locale  
6 47 58 12 X LB blank Telefono del referente  
7 59 63 5 N RZ zero N. strutture nella Regione o P.A.  
8 64 68 5 N RZ zero N. strutture nella Regione o P.A. che hanno inviato i dati  
9 69 70 2 N RZ zero Codice classe di attività Valori ammessi = codici del Mod. A
10 71 75 5 N RZ zero Numero di unità operative  
11 76 80 5 N RZ zero Numero di unità ispezionate  
12 81 85 5 N RZ zero Numero di ispezioni effettuate  
13 86 90 5 N RZ zero Numero di unità ispe-zionate non regolari  
14 91 97 7 N RZ zero Numero di campioni prelevati  
15 98 102 5 N RZ zero Numero di campioni prelevati non regolamentari E’ un "di cui" del campo 14
16 103 110 8 N RZ zero Infrazioni nell’igiene generale Numero di infrazioni riscontrate
17 111 118 8 N RZ zero Infrazioni nell’igiene (HACCP, formazione personale) Numero di infrazioni riscontrate
18 119 126 8 N RZ zero Infrazioni nella composizione Numero di infrazioni nelle merci
19 127 134 8 N RZ zero Infrazioni per contaminazione (non microbiologica) Numero di infrazioni nelle merci
20 135 142 8 N RZ zero Infrazioni per etichetta / presentazione Numero di infrazioni nelle merci
21 143 150 8 N RZ zero Infrazioni per motivi diversi dai suddetti  
22 151 155 5 N RZ zero Numero provvedimenti amministrativi  
23 156 160 5 N RZ zero Numero notizie di reato  
(*) N Numerico

X = Alfanumerico

(**) LZ = allineamento a sinistra con riempimento di zeri a destra

LB = allineamento a sinistra con riempiemnto di blank a destra

RZ = allineamento a destra con riempimento di zeri a sinistra

 

NORME DI REGISTRAZIONE DATI - DESCRIZIONE DEL RECORD

MOD. B: MODELLO DI RILEVAZIONE PER DATI DI SINTESI SUI RISULTATI DELLE ANALISI SU ALIMENTI E BEVANDE

ANALISI DEI CAMPIONI

PROGR.
CAMPO
POSIZIONE LUNGH.
in bytes
CARATTERISTICHE DEL CAMPO DESCRIZIONE
DEL
CONTENUTO
AVVERTENZE
da a Formato (*) Allineam. Riempim. (**) Valore di vuoto
1 1 1 1 X LB obbligatorio Sigla del modello Valore fisso = b
2 2 5 4 N RZ obbligatorio Anno di riferimento  
3 6 8 3 N RZ obbligatorio Codice della Regione o P.A. Valore ammesso = codice ISTAT
4 9 16 8 X LB obbligatoria Codice struttura Valore ammesso = codice ISTAT
5 17 46 30 X LB blank Nome del referente regionale o locale  
6 47 58 12 X LB blank N° strutture nella Regione o P.A.  
7 59 61 5 N RZ zero N° strutture nella Regione o P.A. che hanno inviato i dati  
8 62 64 5 N RZ zero N° strutture nella Regione o P.A. che hanno fornito i dati  
9 65 73 2 N RZ zero Totale campioni analizzati  
10 74 80 5 N RZ zero Totale campioni non regolari E’ un "di cui" del campo 10
11 81 85 5 N RZ zero Distribuzione campioni non conformi per la presenza di Salmonella  
12 86 90 5 N RZ zero Distribuzione campioni non conformi per la presenza di Listeria monocytogenes  
14 91 95 7 N RZ zero Distribuzione campioni non conformi per altre irregolarità di tipo microbiologico  
15 96 100 5 N RZ zero Distribuzione campioni non conformi per la presenza di microtossine  
16 101 105 8 N RZ zero Distribuzione campioni non conformi per la presenza di metalli pesanti  
17 106 110 8 N RZ zero Distribuzione campioni non conformi per la presenza di sostanze indesiderabili  
18 111 115 8 N RZ zero Distribuzione campioni non conformi per la presenza di sostanze non consentite  
19 116 120 8 N RZ zero Distribuzione campioni non conformi nell’etichettatura o nella presentazione  
20 121 125 8 N RZ zero Distribuzione campioni non conformi per motivi diversi dai suddetti  
21 126 130 8 N RZ zero totale infrazioni riscontrate  
(*) N = Numerico

X = Alfanumerico

(**) LZ = allineamento a sinistra con riempimento di zeri a destra

LB = allineamento a sinistra con riempimento di blank a destra

RZ = allineamento a destra con riempimento di zeri a sinistra

 

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