D.Lgs. 4 febbraio 1993 n. 65
Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti
pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1993
articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri igienico-sanitari da osservare nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti duovo destinati sia al consumo diretto sia alla fabbricazione di prodotti alimentari.
2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:
a) i prodotti alimentari finiti fabbricati a partire da prodotti duovo che soddisfano le condizioni previste dallart. 3;
b) prodotti duovo ottenuti in un laboratorio artigianale e che, anche se non sono stati sottoposti ad alcun trattamento, sono utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari destinati alla vendita diretta al consumatore o ad essere consumati direttamente sul posto dopo la loro preparazione.
articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto ferme restando le definizioni di cui allart. 1 del regolamento CEE n. 1907/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, che ha sostituito il regolamento CEE 2772/75, si intende per:
a) i prodotti duovo: i prodotti ottenuti a partire dalle uova, dai loro diversi componenti o da loro miscele dopo la rimozione del guscio e della membrana anche con aggiunta parziale di altre sostanze alimentari oppure di additivi autorizzati e che si presentano sotto forma di prodotti liquidi, concentrati, disidratati, cristallizzati, congelati, surgelati o coagulati;
b) azienda produttrice: lazienda per la produzione di uova destinate al consumo umano;
c) stabilimento: lo stabilimento riconosciuto per la produzione dei prodotti duovo;
d) uova: le uova in guscio di gallina, di anatra, di oca, di tacchina, di gallina, faraona e di quaglia, adatte al consumo umano diretto o allutilizzazione nellindustria alimentare, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte;
e) uova incrinate: le uova il cui guscio è danneggiato ma non presenta una soluzione di continuità, e la cui membrana è ancora intatta;
f) lotto: quantitativo di prodotti duovo preparati nelle stesse condizioni e sottoposti ad un trattamento in un ciclo continuo di produzione;
g) partita: quantitativo di prodotti duovo, da consegnare in un blocco unico nello stesso luogo di destinazione, destinato al consumo diretto oppure alla fabbricazione di prodotti alimentari;
h) Paese speditore: lo Stato membro o il Paese terzo dal quale i prodotti duovo sono spediti in un altro Stato membro;
i) Paese destinatario: lo Stato membro che riceve i prodotti duovo spediti da un altro stato membro o da un Paese terzo;
l) confezionamento: limmissione di prodotti duovo in un contenitore di qualsiasi forma;
m) immissione sul mercato: la detenzione per la vendita, lesposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione dei prodotti duovo.
articolo 3
Condizioni generali per i prodotti duovo
1. I prodotti duovo, destinati al consumo umano diretto, oppure alla fabbricazione dei prodotti alimentari, devono rispondere alle seguenti condizioni:
a) essere stati ottenuti da uova di galline, di anatre, di oche, di tacchini, di galline faraone o di quaglie, escluse le miscele di specie diverse;
b) riportare lindicazione della percentuale degli ingredienti duovo che essi contengono quando siano in parte miscelati con altri prodotti alimentari o con gli additivi consentiti;
c) essere stati trattati e preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare le condizioni prescritte;
d) essere preparati, conformemente alle prescrizioni contenute ai capitoli III e V dellallegato, con uova che soddisfino le condizioni riportate al capitolo IV dello stesso;
e) essere stati sottoposti ad un trattamento termico, equivalente almeno alla pastorizzazione o ad un altro trattamento riconosciuto dal Ministero della sanità, idoneo a soddisfare i criteri microbiologici riportati al capitolo VI dellallegato;
f) possedere le caratteristiche analitiche riportate al capitolo VI dellallegato;
g) essere confezionati per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni riportate al capitolo 8 dellallegato;
h) essere immagazzinati e trasportati conformemente alle prescrizioni contenute ai capitoli IX e X dellallegato;
i) essere muniti del bollo sanitario di cui al capitolo XI dellallegato.
2. Il bollo sanitario di cui alla lettera i) del comma 1 può essere riportato sui soli documenti commerciali di vendita nel caso in cui i prodotti duovo non sono destinati al consumatore.
articolo 4
Compiti delle imprese produttrici
1. Le imprese produttrici di prodotti duovo devono, in particolare:
a) sottoporre i prodotti a controlli analitici, presso un proprio laboratorio ovvero presso altro laboratorio esterno, per accertarne la rispondenza alle caratteristiche indicate al capitolo VI dellallegato. I risultati di tali controlli devono essere registrati e conservati per un periodo di due anni e presentati a richiesta degli organi di controllo;
b) garantire, nella fase di magazzinaggio, la conservazione dei prodotti alle temperature indicate al capitolo IX dellallegato qualora gli stessi non siano conservabili a temperatura ambiente;
c) contraddistinguere ogni lotto di produzione con una indicazione che consenta di individuare la data del trattamento termico;
d) registrare i processi di trattamento con annotazione del lotto di produzione.
2. Le modalità e la frequenza sui controlli di cui al comma 1, lettera a), sono stabilite con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
articolo 5
Procedura di riconoscimento dei laboratori esterni
1. I laboratori esterni di cui allart. 4 devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della sanità.
2. Per linserimento nellelenco di cui al comma 1 i laboratori devono presentare istanza al Ministero della sanità diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere i controlli analitici idonei a garantire che i prodotti corrispondono ai requisiti richiesti ai sensi del presente decreto.
3. Listanza deve essere corredata dalla indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e personale, nonché di copia dellautorizzazione rilasciata dallautorità sanitaria ai fini dellesercizio del laboratorio.
4. Il Ministero della sanità può effettuare dei sopralluoghi diretti a verificare la sussistenza dei requisiti.
articolo 6
Trasporto dei prodotti duovo
1. Il trasporto dei prodotti duovo deve essere effettuato con veicoli capaci di garantire il rispetto delle temperature prescritte.
2. I contenitori impiegati per il trasporto dei prodotti duovo allo stato sfuso devono essere utilizzati esclusivamente per tale uso e dopo ogni scarico devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia e di disinfezione conformemente alle disposizioni del capitolo VIII, punto 7, dellallegato.
articolo 7
Decretazione
1. Il Ministro della sanità, in attuazione di disposizioni comunitarie, stabilisce con proprio decreto:
a) i limiti di tollerabilità nei prodotti duovo di residui di sostanze ad azione farmacologica o ormonale, degli antibiotici, degli antiparassitari, dei detergenti e di altre sostanze ritenute nocive per la salute umana;
b) le modalità del controllo dei prodotti duovo e la frequenza dei campionamenti, i metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche analitiche di cui al capitolo VI dellallegato, e dei residui, nonché i criteri interpretativi dei risultati analitici;
c) i casi in cui, per esigenze tecnologiche inerenti alla preparazione di prodotti alimentari ottenuti con prodotti duovo, può essere omesso il trattamento di cui allart. 3, comma 1, lettera e).
2. Il Ministro della sanità designa, dandone informazione alla Commissione delle Comunità europee, i laboratori di riferimento cui è demandato il compito di effettuare laccertamento analitico dei residui in caso di controversia con altri Stati membri.
articolo 8
Procedura di riconoscimento degli stabilimenti
1. Il Ministro della sanità riconosce lidoneità degli stabilimenti di cui allart. 2, comma 1, lettera c), attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale.
2. Il riconoscimento di idoneità sostituisce solo ai fini del presente decreto lautorizzazione prevista dallart. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
3. Ai fini del riconoscimento di idoneità, il titolare responsabile dello stabilimento di cui allart. 2, lettera c) presenta al Ministero della sanità unistanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto, unitamente al parere della U.S.L. competente comprovante lidoneità tecnica dello stabilimento ad avviare la produzione; copia dellistanza viene inviata alla regione o alla provincia autonoma interessata.
4. Il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, può effettuare i necessari accertamenti.
5. Al completamento dellistruttoria, e non oltre i centottanta giorni dalla ricezione della documentazione, il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.
6. Lunità sanitaria locale sottopone gli stabilimenti a regolari controlli per verificare la sussistenza dei requisiti degli impianti riconosciuti idonei.
7. Il Ministero della sanità procede annualmente, in collaborazione con le regioni e le UU.SS.LL., alleffettuazione di un programma nazionale di ispezione a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti idonei, ai fini anche dellarmonizzazione delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare allistanza di cui al comma 3.
articolo 9
Controllo ufficiale
1. Gli stabilimenti di cui allart. 2, comma 1, lettera c), ed i centri di imballaggio sono soggetti ad un controllo periodico da parte del servizio veterinario dellunità sanitaria locale che provvede, fra laltro, al prelevamento dei campioni per gli accertamenti analitici sui prodotti duovo, in conformità anche ai criteri previsti per il controllo ufficiale da definirsi ai sensi dellart. 52, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
2. Qualora si accerti che i requisiti prescritti non siano rispettati, lunità sanitaria locale, fermo restando ogni intervento a carattere durgenza a tutela della salute pubblica, informa tempestivamente il Ministero della sanità per i provvedimenti di competenza.
3. Il servizio veterinario dellunità sanitaria locale effettua i controlli per la ricerca di residui di sostanze ad azione farmacologica o ormonale, degli antibiotici, degli antiparassitari, dei detergenti e delle eventuali altre sostanze ritenute nocive per la salute umana, secondo i criteri uniformi da definirsi ai sensi dellart. 52, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
articolo 10
Notifica dellelenco ufficiale degli stabilimenti
1. Il Ministero della sanità notifica alle competenti autorità degli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee lelenco ufficiale degli stabilimenti di produzione riconosciuti idonei ai sensi del presente decreto, con i rispettivi numeri di riconoscimento, nonché le modifiche apportate agli elenchi medesimi.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il Ministero della sanità notifica i provvedimenti di revoca del riconoscimento di idoneità.
articolo 11
Controlli comunitari
1. Gli stabilimenti di produzione riconosciuti idonei possono essere soggetti a controlli da parte di esperti delle Comunità europee al fine di accertare che in essi siano osservate le disposizioni del presente decreto. Lesito dei controlli disposti è comunicato dalla Commissione allo Stato membro interessato.
2. Qualora dallesito del controllo di cui al comma 1 siano emersi elementi tali da far ritenere che nello stabilimento sottoposto a controllo non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni in base alle quali è stato concesso il riconoscimento di idoneità, il Ministro della sanità adotta le misure necessarie.
articolo 12
Controllo dei prodotti duovo provenienti da Stati membri della CEE
1. Il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dallautorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1980, n. 614, competente nel luogo di destinazione dei prodotti, effettua, in caso di presunzione di irregolarità, controlli volti ad accertare la conformità di determinate partite provenienti da altri Stati membri ai requisiti previsti dal presente decreto.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati con la necessaria rapidità in maniera da non comportare ingiustificati ritardi alla commercializzazione o scadimento di qualità dei prodotti duovo.
3. Qualora lautorità di cui al comma 1 accerti che i prodotti duovo non sono conformi ai requisiti prescritti ne informa lo speditore o il destinatario o il loro rappresentante ed il Ministero della sanità.
4. Qualora non si oppongano controindicazioni di ordine sanitario, a richiesta dello speditore o del destinatario o del loro rappresentante, lautorità di cui al comma 1 dispone alternativamente:
a) la restituzione dei prodotti duovo allimpresa di provenienza;
b) la destinazione, sotto vincolo sanitario, ad uno stabilimento di trattamento per sottoporlo ad un nuovo trattamento termico;
c) la destinazione ad impieghi diversi dallalimentazione umana;
d) la distruzione.
5. Nei casi previsti al comma 3 lautorità di cui al comma 1 adotta le misure cautelari atte ad evitare labusivo impiego dei prodotti duovo e deve annotare sul documento sanitario di scorta la specifica destinazione del prodotto duovo.
6. Qualora la difformità dei requisiti prescritti risulti fondata sulla diagnosi di una malattia infettiva o contagiosa o su di una alterazione tale da costituire un pericolo per la salute umana o degli animali ovvero su una infrazione grave, lautorità di cui al comma 1 ne dà immediata comunicazione al Ministero della sanità.
7. Il Ministero della sanità notifica alle competenti autorità governative del Paese membro di provenienza dei prodotti duovo in contestazione ed alla Commissione delle Comunità europee i provvedimenti adottati quando essi siano stati determinati da:
a) alterazioni pericolose per la salute umana;
b) implicazioni relative a malattie infettive o contagiose;
c) gravi violazioni dei requisiti prescritti dal presente decreto.
8. Lo speditore, il destinatario o il loro rappresentante possono chiedere il parere di un esperto comunitario, ufficialmente designato fra quelli inclusi nellapposito elenco compilato dalla Commissione delle Comunità europee, appartenente ad un Paese membro estraneo alla controversia, con effetti sospensivi rispetto alladozione di ulteriori provvedimenti.
9. Le spese delle operazioni di cui al comma 4 sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.
articolo 13
Elenco ufficiale desperti comunitari
1. Il Ministro della sanità comunica alla Commissione delle Comunità europee i nominativi di esperti nazionali del settore per linserimento nellelenco ufficiale di esperti comunitari.
articolo 14
Segnalazione di irregolarità in stabilimenti italiani
1. Qualora uno Stato membro o la Commissione delle Comunità europee comunichi al Ministero della sanità di ritenere che in uno stabilimento di produzione di prodotti duovo non siano più state rispettate le condizioni cui è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità dispone limmediata ispezione presso lo stabilimento interessato, intensifica i controlli sugli ovoprodotti che provengono dallo stabilimento stesso ed adotta ogni altra misura cautelare necessaria, dandone comunicazione allo Stato membro ed alla Commissione.
articolo 15
Segnalazione di irregolarità in stabilimenti di altri Stati membri
1. Qualora dai controlli effettuati sui prodotti duovo di provenienza comunitaria siano emersi elementi tali da far ritenere che in uno stabilimento di uno Stato membro non siano rispettate le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità informa lautorità competente dello Stato interessato e chiede notizie sulle misure adottate.
2. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o quelle adottate non siano adeguate, il Ministero della sanità esamina con lautorità competente in questione i mezzi possibili per superare la controversia incluso, ove del caso, un sopralluogo in loco informando anche la Commissione delle Comunità europee della controversia e delle soluzioni.
3. Qualora non venga raggiunta unintesa in via bilaterale, il Ministero della sanità sottopone il caso alla Commissione delle Comunità europee per acquisire il parere di uno o più esperti ovvero delle risultanze probatorie del controllo di cui allart. 11, il Ministero della sanità promuove lavvio delle procedure comunitarie per rifiutare provvisoriamente lintroduzione sul proprio territorio di ovoprodotti provenienti da tale stabilimento.
articolo 16
Importazione di prodotti duovo da Paesi terzi
1. I prodotti duovo provenienti da Paesi terzi, introdotti nel territorio nazionale devono rispondere almeno alle condizioni prescritte per gli analoghi prodotti dal presente decreto.
articolo 17
Modifiche tecniche
1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione ai sensi dellart. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comuità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.
articolo 18
Norme transitorie
1. Il titolare responsabile degli stabilimenti in corso desercizio ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, è tenuto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare una istanza di riconoscimento al Ministero della sanità, con le modalità di cui allart. 8.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta la decadenza dellautorizzazione sanitaria rilasciata per la produzione dei prodotti duovo.
3. Le istanze di cui al comma 1 vengono esaminate con le procedure di cui allart. 8 e qualora listruttoria metta in evidenza lesistenza di carenze che richiedono lavori di adeguamento, il Ministro della sanità indica i casi nei quali si deve provvedere alla sospensione dellattività.
articolo 19
Spese
1. Le spese relative alle ispezioni effettuate dal Ministero della sanità per le verifiche agli articoli 5, comma 4, e 8, comma 4, sono a carico delle imprese secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministero della sanità.
articolo 20
Sanzioni e disposizioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato il produttore che prepara, per porli in commercio, prodotti duovo non rispondenti alle condizioni previste allart. 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g) ed h), o omette di adottare le misure di cui allart. 4, comma 1, è punito con larresto sino a tre mesi o con lammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
2. Chiunque, senza essere concorso nella produzione, pone in commercio i prodotti duovo di cui al comma 1 è punito con larresto sino a due mesi e con lammenda da lire tre milioni a lire ventuno milioni.
3. Non sono punibili i soggetti di cui al comma 2 qualora la difformità alle condizioni di cui al comma 1 riguardi la composizione o comunque requisiti intrinsechi e non apparenti del prodotto che non siano da loro agevolmente conoscibili, né siano conosciuti.
4. Qualora il prodotto duovo non sia conforme alle condizioni di cui allart. 3, comma 1, lettere b) ed i), al produttore si applica la sanzione amministrativa del pagameto di una somma da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.
5. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 4 a chiunque, senza essere concorso nella produzione, pone in commercio prodotti duovo privi del bollo sanitario di cui allarticolo 3, comma 1, lettera i).
6. Salvo quanto disposto al comma 1, chiunque nel trasportare i prodotti duovo non si attiene alle disposizioni dellarticolo 6 è punito con lammenda da lire un milione e cinquecentomila a lire dodici milioni.
7. Il produttore che prima di presentare listanza di cui allarticolo 8 o di aver ottenuto il riconoscimento di idoneità, inizia la preparazione dei prodotti duovo è punito con lammenda da lire cinquecentomila a lire un milione e cinquecentomila.
8. La pena di cui al comma 8 si applica anche ai produttori di cui allarticolo 18, comma 1, che non presentano listanza nel termine ivi previsto.
9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impieghi i prodotti duovo in violazione dei provvedimenti legalmente adottati nelle ipotesi dellarticolo 12, comma 3 e 4, è punito con larresto sino a quattro mesi e lammenda da lire cinque milioni a lire quaranta milioni.
10. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività di controllo per conto dei laboratori di cui allarticolo 5 si considerano incaricati di pubblico servizio.
articolo 21
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano in materia di vigilanza le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 180, n. 327.
Si omettono gli Allegati